Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo Ministero. 
  2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» e'  tenuto  a  comunicare,  in
tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie
delle prove che andra' ad eseguire, nonche'  la  loro  localizzazione
territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.