Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
nel caso in cui non sia  pervenuta  alcuna  accettazione  di  cui  al
precedente  art.  4,  il  diritto  di  esercire  le   singole   rotte
Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Aghero-Milano Linate e viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un  unico  vettore,
per  un  periodo  di  quattro  anni  ,  tramite  gare  pubbliche   in
conformita'  alla  procedura  prevista  dall'art.  17  del   medesimo
Regolamento  comunitario  nonche',  nel  caso  in  cui   ricorra   la
necessita' di aggiudicare la gara con una sola offerta  valida,  alle
norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto
forma di compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico  alle
imprese incaricate della gestione di  servizi  d'interesse  economico
generale. 
  Le informative relative agli inviti a  partecipare  alle  gare,  ai
sensi dell'art. 17 par. 4 del  Regolamento  (CE)  1008/2008,  saranno
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.