Art. 3 Giuria per i premi di qualita' 1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualita'. Essa provvede altresi', entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo. 2. I componenti della giuria durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle valutazioni della presente giuria. 3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si considera doppio il voto espresso dal Presidente.