Art. 4 Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione lungometraggi 1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del medesimo comma. 2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale. 3. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo. 4. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo. 6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale. 7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.