Art. 4 
 
 
Modalita'  di  valutazione   dell'interesse   culturale   -   sezione
                            lungometraggi 
 
  1. La sezione per il riconoscimento  dell'interesse  culturale  dei
lungometraggi, di cui all'art. 1,  comma  3,  del  presente  decreto,
valuta le istanze  per  il  riconoscimento  dell'interesse  culturale
sulla base dei criteri di  cui  all'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo, lettere a), b), c), e dei parametri automatici  relativi
alla lettera d) del medesimo comma. 
  2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione  di
ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il  cinema,  gli
indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo,  ai  fini  del
riconoscimento dell'interesse culturale. 
  3. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della
sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di  cui
all'art.  8,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo,  e'
attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul
punteggio complessivo. 
  4. Alla  qualita'  tecnica  del  film,  intesa  come  valore  delle
componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui  all'art.  8,
comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo,  e'  attribuito  un
punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo. 
  5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita'
del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera  c)  del
decreto legislativo, e' attribuito  un  punteggio  incidente  per  il
quindici per cento sul punteggio complessivo. 
  6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del  decreto
legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il  trenta  per
cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio  e'  calcolato  sulla
base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e
C, che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto.  Le
tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa  alla  tabella
A,  rispettivamente  per  la  valutazione  dei   film   a   contenuto
documentaristico e di  animazione,  a  richiesta  delle  imprese  che
presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale. 
  7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate
dalle imprese di produzione interessate sono  corredate  da  apposita
scheda, contenente le informazioni, rese ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di  cui  alle
allegate tabelle A, B e C.