Art. 5 
 
 
Modalita' di valutazione dell'interesse  culturale  -  sezione  opere
                   prime e seconde e cortometraggi 
 
  1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e  seconde  e
dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente  decreto,
valuta le istanze  per  il  riconoscimento  dell'interesse  culturale
sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2,  lettere  a),  b),
c). 
  2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione  di
ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il  cinema,  gli
indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo,  ai  fini  del
riconoscimento dell'interesse culturale. 
  3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma  3,
del presente decreto, e' attribuito un  punteggio  incidente  per  il
cinquanta per cento sul punteggio complessivo. 
  4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma  4,
del presente decreto, e' attribuito un  punteggio  incidente  per  il
venti per cento sul punteggio complessivo. 
  5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma  5,
del presente decreto, e' attribuito un  punteggio  incidente  per  il
trenta per cento sul punteggio complessivo.