Art. 6 
 
 
Modalita' di  valutazione  dell'interesse  culturale  -  disposizioni
                               comuni 
 
  1. In ciascuna seduta deliberativa  viene  redatto  un  elenco  dei
progetti esaminati, con  l'indicazione  del  punteggio  attribuito  a
ciascuno di essi. Il contributo e' attribuito a  quei  progetti  che,
nell'ambito della medesima  seduta,  hanno  ottenuto  la  valutazione
complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti
in ciascuna  seduta  non  puo'  comunque  dar  luogo  ad  un  importo
complessivo  di  contributi  superiore  alle   risorse   di   attuale
verificata disponibilita'. 
  2. Ai progetti cinematografici, su proposta  del  Presidente  della
Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base  della  tabella  D,
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Sono
riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano
ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art.  8,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo,  un  punteggio
pari almeno alla sufficienza e, relativamente al  solo  parametro  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo  di
36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle
opere prime e seconde e dei cortometraggi. 
  3. Un progetto filmico che sia ritenuto,  a  giudizio  unanime  dei
componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri
progetti  presentati,  particolarmente  meritevole   ai   sensi   del
parametro di cui  all'art.  8,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai  sensi  dei
parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e  c),  puo'  essere
rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche
se appartenente all'esercizio finanziario seguente.