Art. 6 Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - disposizioni comuni 1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo e' attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'. 2. Ai progetti cinematografici, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi. 3. Un progetto filmico che sia ritenuto, a giudizio unanime dei componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri progetti presentati, particolarmente meritevole ai sensi del parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai sensi dei parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), puo' essere rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente.