Art. 2 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Per l'anno 2012, ai comuni di  cui  all'allegato  A,  che  forma
parte  integrante  del  presente  decreto,  e'  concesso,  ai   sensi
dell'art. 3-bis, decreto-legge  n.  174  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un  contributo  destinato
all'incremento della massa  attiva  della  gestione  liquidatoria,  a
valere sulle somme  non  impegnate,  pari  ad  euro  25.000.080,00  ,
disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per  il  finanziamento
dei  bilanci  degli  enti  locali»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  non  utilizzate
nell'esercizio 2012, per gli interventi di  cui  agli  articoli  259,
comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di ci al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Il contributo  e'  erogato  sul  conto  di  tesoreria  intestato
all'organo straordinario della liquidazione, in  un'unica  soluzione,
entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2013 
 
                                         Il direttore centrale: Verde