IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca maritima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato  dal
decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
commi 8-bis , 8-quater e 8-quinquies , del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e dell'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148»; 
  Visto il D.M. 21 febbraio  2013  -  Invito  alla  presentazione  di
progetti di ricerca finanziabili a contributo per  la  «Realizzazione
del programma nazionale di osservazione, per la campagna di pesca del
tonno rosso - Anno 2013» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 51, del 1 marzo 2013; 
  Visto l'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 302/2009,  come
modificato dal Regolamento UE n.  500/2012,  che,  in  attuazione  al
paragrafo 90 della Raccomandazione ICCAT n. 10/04, ha stabilito,  per
ciascuno  Stato  membro,  l'obbligo  di  attuare  un   programma   di
osservazione nazionale del tonno rosso ed  in  particolare,  sul  20%
delle imbarcazioni autorizzata alla cattura del tonno  rosso  con  il
sistema palangaro (di lunghezza fuori tutto superiore  a  15  metri);
sul 100% delle operazioni  di  raccolta  presso  gli  impianti  delle
tonnare  fisse,  nonche'  sul  100%  delle  unita'   autorizzate   al
traino/rimorchio delle gabbie destinate  al  trasporto  di  esemplari
vivi di tonno rosso; 
  Considerate le richieste  di  chiarimento  pervenute  da  parte  di
alcuni possibili offerenti in merito ai  criteri  di  formazione  dei
costi in relazione alle esigenze di realizzazione del  progetto,  con
particolare riguardo alla necessita' di computare o meno tra le spese
anche  quelle  relative  all'impiego  operativo   degli   osservatori
nazionali; 
  Ritenuto necessario, rispetto alle  suddette  richieste,  precisare
che nel computo dei suddetti costi debbono essere  considerati  anche
quelli strettamente correlati al pagamento  dell'impiego  giornaliero
degli  osservatori  nazionali  che  saranno  utilizzati  presso   gli
impianti delle  tonnare  fisse,  ovvero  e  a  bordo  del  20%  delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il  sistema
palangaro,  con  esclusione,  invece,  dei  medesimi  costi  relativi
all'impiego  giornaliero  degli  osservatori  nazionali  che  saranno
utilizzati a bordo delle unita' da traino/rimorchio; 
  Tenuto conto che, sulla base delle esperienze  maturate  nel  corso
delle ultime campagne di pesca (2011-2012), anche  e  soprattutto  in
relazione ai  parametri  tecnico-economici  fissati  dalle  Circolari
ICCAT concernenti la determinazione dei  costi  relativi  all'impiego
degli  osservatori  regionali,  le  richiamate   spese   di   impiego
giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso
gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e  a  bordo  del  20%  delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il  sistema
palangaro, sono quantificabili per un  importo  presuntivo  di  circa
€ 25.000,00; 
  Ritenuto per quanto sopra di procedere alla  modifica  dell'art.  2
del citato DM 21 febbraio 2013; 
  Considerato  che  la  suddetta   modifica   attiene   ad   elementi
essenziali, determinando la necessita'  di  prorogare  i  termini  di
presentazione della documentazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 2, comma 2, lettera e), del D.M. 21  febbraio  2013  recante
«Realizzazione  del  programma  nazionale  di  osservazione  per   la
campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013» e'  cosi'  modificato:
«la formazione dei costi in relazione alle esigenze di  realizzazione
del progetto, tenendo conto anche delle spese  correlate  all'impiego
giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso
gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e  a  bordo  del  20%  delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il  sistema
palangaro,  quantificabili  in  un  importo   presuntivo   di   circa
€ 25.000,00».