Art. 9 
 
 
                      Registrazione dei vincoli 
 
  1. Al fine di consentire il rispetto dei  vincoli  derivanti  dalla
concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono  tenuti
a comunicare all'Ufficio di iscrizione  della  nave,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  provvedimento,  le
agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 
  2. L'Autorita' Marittima deve annotare i vincoli tra i  gravami  o,
in caso di  intervenuto  trasferimento  del  peschereccio,  di  darne
comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 219