Art. 9 Registrazione dei vincoli 1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 2. L'Autorita' Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2012 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 219