(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE REGIONI SUI
  BILANCI DI PREVISIONE PER IL 2013 E SUI  RENDICONTI  DELLE  REGIONI
  PER IL 2012, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1,  COMMA  166  E
  SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO  DALL'ART.  1,
  COMMA 3, DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012,  N.  174,  CONVERTITO,  CON
  MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
    1. Il rafforzamento del sistema  dei  controlli  sulle  autonomie
territoriali, originato dal decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
persegue l'obiettivo di  garantire  il  coordinamento  della  finanza
pubblica, nei diversi livelli di Governo. 
    Con riferimento alle regioni, il disegno  di  riforma  ha  inteso
rendere piu' incisive le verifiche sulla gestione dei predetti  enti,
mediante l'estensione agli organi di revisione  economico-finanziaria
istituiti presso le regioni, delle procedure di cui all'art. 1, comma
166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, gia'  collaudate  nei
confronti degli enti locali e degli enti del servizio sanitario. 
    In  tal  senso,  il  sistema  prefigurato  dal  decreto-legge  n.
174/2012, si salda con l'istituzione del Collegio dei revisori presso
le regioni prevista, con disposizioni via via piu'  stringenti  (art.
14, comma 1, lettera  e),  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  come  modificato
dall'art. 30, comma 5, legge dall'art. 30, comma 5, legge 12 novembre
2011, n. 183), sino alla disciplina dell'art. 2, comma 1, lettera a),
decreto-legge  n.   174/2012,   che   condiziona   l'erogazione   dei
trasferimenti erariali all'adempimento, tra gli  altri,  dell'obbligo
di istituire l'Organo di revisione. 
    L'istituzione del Collegio dei  revisori  presso  le  regioni  e'
stata  positivamente  scrutinata  dalla  Corte  costituzionale,   con
sentenza 20 luglio 2012, n. 198, in quanto consente  alla  Corte  dei
conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica,  a
tutela dell'unita' economica della Repubblica,  anche  nei  confronti
delle regioni. In attuazione del disposto normativo, la Sezione delle
autonomie ha provveduto ad individuare  i  criteri  per  l'iscrizione
negli appositi elenchi dei candidati a rivestire il ruolo di revisore
dei conti presso le regioni (deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR). 
    Il sistema si completa con l'art. 1, comma  3,  decreto-legge  n.
174/2012, secondo cui «Le sezioni regionali di controllo della  Corte
dei conti esaminano i bilanci preventivi e  i  rendiconti  consuntivi
delle regioni e degli  enti  che  compongono  il  Servizio  sanitario
nazionale, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  per  la
verifica del rispetto degli obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in  materia
di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci  preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i  relativi
allegati  sono  trasmessi  alle  competenti  sezioni   regionali   di
controllo della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
propria relazione». 
    Il  descritto  meccanismo  introduce   per   le   amministrazioni
regionali un sistema di controllo analogo a quello gia' previsto  per
gli enti  locali,  stabilendo  un  «raccordo»  fra  il  Collegio  dei
revisori dei conti della regione e la Sezione regionale di  controllo
della Corte dei conti, sulla base di apposite Linee guida. 
    Cio' in coerenza con le esigenze di armonizzazione dei bilanci  e
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1,  comma  1,
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, ma anche con le preesistenti disposizioni che assegnano
alla Corte dei conti  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche  (art.  3,
comma 4, legge 14 gennaio 1994,  n.  20),  nonche'  la  verifica  del
rispetto degli equilibri di bilancio da parte  di  comuni,  province,
citta' metropolitane e regioni, in relazione al patto  di  stabilita'
interno  ed  ai  vincoli  derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione europea (art. 7, comma 7, legge 5 giugno  2003,  n.  131).
Trattasi delle verifiche sulla sana gestione finanziaria  che,  nella
rinnovata attenzione per  gli  strumenti  di  Governo  della  finanza
pubblica, di cui e' espressione  il  decreto-legge  n.  174/2012,  si
declinano  nella  tipizzazione  dei  profili  gestionali  oggetto  di
controllo e nel miglioramento,  in  termini  di  effettivita',  delle
verifiche svolte. 
    In sintesi, trova  piu'  completa  articolazione  un  sistema  di
controllo che fonda sull'art. 100,  comma  2,  Cost.,  l'attribuzione
alla Corte dei conti della tutela della finanza pubblica. 
    Le linee guida per l'esame dei bilanci  preventivi  e  consuntivi
predispongono strumenti atti ad esaminare specifici profili contabili
e di correttezza gestionale, in coerenza con  i  seguenti  ambiti  di
controllo individuati dalla legge: 
    - obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno  e  dal
patto per la salute; 
    - vincoli costituzionali all'indebitamento; 
    - sostenibilita' dell'indebitamento; 
    - assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
    Ove, all'esito delle prescritte verifiche, le  sezioni  regionali
della Corte dei conti  accertino  comportamenti  contrari  alla  sana
gestione (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese,
violazione di norme finalizzate  a  garantire  la  regolarita'  della
gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi del patto  di
stabilita'  interno),  sorge  l'obbligo,   per   le   amministrazioni
interessate «di adottare, entro sessanta giorni  dalla  comunicazione
del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti  idonei
a rimuovere le  irregolarita'  e  a  ripristinare  gli  equilibri  di
bilancio» (art. 1, comma 7, decreto-legge n. 174/2012).  La  predetta
disposizione assegna alle sezioni regionali di controllo  il  termine
di trenta giorni per la successiva verifica e prevede che «Qualora la
regione non provveda alla trasmissione dei suddetti  provvedimenti  o
la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito  negativo,
e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'  stata
accertata la  mancata  copertura  o  l'insussistenza  della  relativa
sostenibilita' finanziaria». 
    Tenuto conto della natura del controllo esterno della  Corte  dei
conti sugli enti territoriali con l'ausilio dei Collegi dei  revisori
dei  conti,  che  «e'  ascrivibile  alla  categoria  del  riesame  di
legalita' e regolarita'» pur assumendo anche «i caratteri propri  del
controllo sulla gestione in senso stretto» secondo l'avviso  espresso
dal giudice delle leggi (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; id., n.
198/2012), le relazioni del Collegio dei  revisori  si  differenziano
dagli ulteriori strumenti introdotti dall'art.  1,  decreto-legge  n.
174/2012; dalla relazione intestata al Presidente della regione (art.
1, comma 3),  che  riveste  natura  di  documento  ricognitivo  sulla
situazione generale dell'Ente; dai controlli  in  tema  di  revisione
della spesa previsti dal successivo art. 6, cosi'  come  dalle  altre
verifiche introdotte  dallo  stesso  art.  1  al  comma  2  (verifica
semestrale  sulle  coperture   finanziarie   adottate   dalle   leggi
regionali) e al comma 5 (giudizio  di  parificazione  dei  rendiconti
generali delle regioni). 
    Tenendo conto della recente introduzione della norma che ha  reso
obbligatoria  l'istituzione  dei  Collegi  dei  revisori  presso   le
regioni, nelle more della loro effettiva operativita', i  destinatari
possono essere individuati nei Responsabili degli uffici  bilancio  e
finanze della regione. 
    2. L'esame  del  bilancio  di  previsione  svolto  dalle  sezioni
regionali e' finalizzato ad esprimere un giudizio idoneo a dare conto
dell'attitudine  del  bilancio  analizzato  a  contenere   previsioni
attendibili, da apprezzare secondo  criteri  che  tengono  conto  del
trend storico, avuto riguardo agli ambiti  di  controllo  individuati
dalla legge tra cui, in particolare, la salvaguardia degli  equilibri
di  bilancio,  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  la
sostenibilita'     dell'indebitamento,     la      sana      gestione
economico-finanziaria degli enti, nonche' gli  effetti  sul  bilancio
dei risultati delle partecipate e degli enti  del  sistema  sanitario
regionale. 
    Il bilancio di previsione puo' essere osservato nel  complesso  e
per singole voci contabili (andamento  dei  risultati,  delle  spese,
delle entrate, ecc.), ma per verificare  la  tenuta  complessiva  del
documento e' necessario verificare il  loro  andamento  prendendo  in
considerazione un arco temporale triennale, poiche' le previsioni  si
basano solitamente  anche  su  inferenze  costruite  sulla  base  dei
risultati che le variabili hanno evidenziato nel tempo. A tal fine  i
dati devono essere richiesti con riferimento ai  rendiconti  dei  due
esercizi precedenti e al bilancio di previsione oggetto di controllo. 
    Inoltre, deve  essere  considerata  la  capacita'  programmatoria
della regione (ad esempio numero  delle  variazioni  al  bilancio  di
previsioni approvate durante  l'anno,  nonche'  attendibilita'  delle
stime di entrata e di spesa). Sotto questo profilo, costanti crescite
del  disavanzo  richiedono,  da  parte  degli   amministratori,   una
programmazione attenta, come pure attenzione deve essere dedicata  ai
profili del pareggio di bilancio e all'eventuale utilizzo dell'avanzo
presunto, secondo l'indirizzo della  Corte  costituzionale  (cfr.  28
marzo 2012, n. 70). 
    3. Le relazioni del Collegio dei revisori  sui  rendiconti  delle
regioni considerano gli stessi aspetti valutati in sede di preventivo
(equilibri di bilancio e rispetto del patto di  stabilita';  rispetto
dei  vincoli  e  sostenibilita'  dell'indebitamento;  sana   gestione
economico-finanziaria degli enti; effetti sul bilancio dei  risultati
delle partecipate e degli  enti  del  sistema  sanitario  regionale),
nella diversa logica dei risultati conseguiti. 
    In sede di  consuntivo,  i  controlli  effettuati  dalle  sezioni
regionali della Corte si intersecano con le verifiche intestate  alla
Sezione delle autonomie, a mente  dell'art.  3,  comma  6,  legge  n.
20/1994, secondo cui  la  Corte  riferisce,  almeno  annualmente  «al
Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito   del   controllo
eseguito»; referto che e' effettuato «anche sulla  base  dei  dati  e
delle informazioni raccolti dalle  sezioni  regionali  di  controllo»
(art. 7, comma 7, legge n. 131/2003). 
    Le richiamate nuove competenze attribuite alla  Corte  dei  conti
dal decreto-legge n. 174/2012 si  innestano  nello  stretto  rapporto
esistente tra l'attivita' di  referto  al  Parlamento  della  Sezione
delle autonomie e il controllo svolto dalle sezioni regionali. 
    In un'ottica di coordinamento e di  ottimizzazione  dei  tempi  e
delle procedure, la richiesta di dati alle  regioni  da  parte  della
Corte dei conti, ai diversi fini previsti dalla  legge,  puo'  essere
coordinata e inserita all'interno delle procedure gia' attivate. 
    Al riguardo, la sezione  «Dati  contabili»,  di  estremo  rilievo
nell'analisi  dei  rendiconti,  e'  corredata  dai   prospetti   gia'
utilizzati dalla  Sezione  delle  autonomie  per  l'elaborazione  del
referto annuale  2012,  con  un  positivo  riscontro  in  termini  di
omogeneita' e di completezza dei dati raccolti, fatti salvi ulteriori
strumenti  istruttori  che  le  sezioni   regionali   riterranno   di
affiancare per le loro specifiche finalita' conoscitive. 
    Tali Linee guida costituiscono supporto operativo  anche  per  le
regioni a statuto speciale e delle province  autonome,  nel  rispetto
degli specifici regimi di disciplina. 
    4. Le linee guida predisposte per le relazioni  dei  collegi  dei
revisori delle regioni si ispirano ad esigenze di razionalizzazione e
di  semplificazione  degli  adempimenti  richiesti  dalla  legge.  In
relazione alle diverse esigenze conoscitive correlate all'analisi dei
bilanci preventivi e dei consuntivi, le  presenti  Linee  guida  sono
corredati  da  due  distinti  schemi  di  relazione   in   forma   di
questionario strutturato con domande a risposta  chiusa  (si/no/altro
con possibilita' di inserire testi atti a fornire chiarimenti). 
    Ferma restando la diversa impostazione del questionario  riferito
ai bilanci di previsione, finalizzato a  una  valutazione  di  tenuta
complessiva  del  documento,  sotto  il   profilo   della   capacita'
programmatoria, rispetto  al  questionario  relativo  ai  rendiconti,
rispondente alla diversa logica  del  raggiungimento  dei  risultati,
entrambi  i  documenti  si  articolano  in  sette  Sezioni  distinte,
ciascuna delle quali compendia i tratti caratteristici di particolari
profili gestionali. 
    La prima sezione (domande preliminari) contiene una  ricognizione
dei fondamentali adempimenti che attengono alla predisposizione e  ai
tempi di approvazione dei documenti contabili. 
    La seconda sezione (regolarita' della gestione  amministrativa  e
contabile), riguarda i parametri della regolarita'  amministrativa  e
contabile,   con   richieste   volte   ad   intercettare    eventuali
problematiche (in materia di  gestione  del  personale,  dei  servizi
pubblici locali, ecc.) idonee, almeno potenzialmente, ad  alterare  i
profili di una sana e corretta gestione economico-finanziaria. 
    La terza  sezione  (dati  contabili)  concerne  la  verifica  del
risultati di amministrazione attesi, in relazione al  trend  storico,
ivi comprese le modalita' di  utilizzo  dell'avanzo  presunto  (nella
parte relativa  ai  bilanci  di  previsione)  e  degli  equilibri  di
bilancio (nella parte relativa ai consuntivi). In questa  parte  sono
inclusi i prospetti relativi a entrate generali, entrate  tributarie,
spese, indebitamento, partecipate e sanita'. 
    La quarta sezione (sostenibilita' dell'indebitamento  e  rispetto
dei vincoli) contiene prospetti intesi ad evidenziare il rispetto dei
vincoli di indebitamento, delle cautele disposte dalla legge  per  l'
utilizzo di strumenti della finanza derivata 
    La quinta Sezione (Organismi partecipati) mira  a  verificare  il
rispetto    delle    prescrizioni    normative    in    materia    di
esternalizzazione,  oltre  a  far  emergere  l'entita'   dell'impegno
finanziario dell'ente in organismi e societa' partecipate,  a  titolo
di corrispettivi per contratti di servizio, di  ricapitalizzazioni  e
di ripiano perdite. 
    La sesta sezione (patto di stabilita') contiene parametri diretti
a verificare la coerenza delle previsioni con il patto di  stabilita'
2013 e, a consuntivo, l'effettivo rispetto  degli  obiettivi  fissati
dal patto per il 2012. 
    La settima sezione (enti del  servizio  sanitario  regionale)  e'
diretta ad evidenziare la  presenza  di  eventuali  criticita'  nella
gestione del Servizio sanitario regionale. 
 
 
QUESTIONARIO-RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI  REVISORI  DEI  CONTI  SUL
RENDICONTO DELLE REGIONI PER L'ANNO 2012 (EX ART. 1, CO. 166  E  SS.,
L. N. 266/2005, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, D.L. N. 174/2012) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
QUESTIONARIO-RELAZIONE PER IL COLLEGIO DEI  REVISORI  DEI  CONTI  SUL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI PER L'ANNO 2013 (EX ART. 1,  CO.
166 E SS., L. N. 266/2005, RICHIAMATO DALL'ART. 1,  CO.  3,  D.L.  N.
174/2012) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico