IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)" ed in particolare l'articolo 1, comma 548; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   1°  agosto  2012,  n.   122,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e  29
maggio 2012"; 
  Visto l'articolo 2, comma 109, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del  31  gennaio  2013
con la quale e' stato dichiarato, fino al 1° maggio  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 11, 12 e 13  novembre  2012  nei  comuni  del
territorio della regione Umbria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento del 19  febbraio  2013,
n. 51, recante "Primi interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012  nel  territorio  della  regione
Umbria", ed in particolare l'articolo 2, ove e'  previsto  che,  agli
oneri connessi alla  realizzazione  delle  iniziative  d'urgenza,  si
provveda, nel limite di euro 7.000.000,00,  a  valere  sulle  risorse
individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta  del  31  gennaio
2013; 
  Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione dei  fondi
individuati dall'articolo 1, comma 548,  della  legge  di  stabilita'
2013 che, per l'anno 2013,  ha  incrementato,  nella  misura  di  250
milioni di euro,  le  risorse  del  Fondo  di  protezione  civile  da
destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e  nei  comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il  territorio
nazionale nel mese di novembre 2012; 
  Vista la seduta della Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome del 7 febbraio 2013, ove e' stato esaminato ed approvato  il
piano di riparto delle risorse in rassegna; 
  Considerata la gravita' degli effetti prodotti sul  territorio  dai
diversi eventi calamitosi in rassegna, si ravvisa  la  necessita'  di
procedere, con urgenza, al trasferimento  delle  risorse  di  cui  al
comma 548 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013; 
  Tenuto conto che la disposizione in rassegna prevede che le risorse
individuate siano ripartite con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri; 
  Tenuto conto, altresi', che il comma  548  citato  prevede  inoltre
che i Presidenti delle regioni interessate  operino  in  qualita'  di
Commissari  delegati  con  i  poteri  e  le  modalita'  di   cui   al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; 
  Su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, di  cui  alla
nota del 20 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto  esposto  in  premessa,  le  risorse
individuate nella misura di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2013
dall'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
l'incremento  del  Fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate  a  finanziare  gli
interventi in conto capitale nelle regioni e nei  comuni  interessati
dagli eventi alluvionali che hanno colpito  il  territorio  nazionale
nel mese di novembre 2012. 
  2. I Presidenti delle regioni interessate operano  in  qualita'  di
Commissari  delegati  con  i  poteri  e  le  modalita'  di   cui   al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  3. Le risorse di cui al presente decreto confluiscono  in  apposite
contabilita' speciali all'uopo istituite, salvo quelle gia' aperte in
attuazione di disposizioni normative. 
  4. I Presidenti delle regioni possono destinare, nel limite massimo
del venticinque per cento dell'importo assegnato dal presente decreto
a  ciascuna  Regione,  risorse  finalizzate   alla   concessione   di
contributi  per  interventi  di  ricostruzione  ai  privati  ed  alle
imprese.