Art. 2 1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse ivi determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella di riparto dei fondi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per la Provincia autonoma di Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2013 Il Presidente: Monti