Art. 2 
 
  1. Al fine di dare attuazione al disposto di  cui  all'articolo  1,
comma 548, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  le  risorse  ivi
determinate sono ripartite nella misura individuata nella tabella  di
riparto dei fondi  di  cui  all'allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. La quota del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1,  stabilita
sulla base dei criteri del presente provvedimento  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti