Art. 4 
 
  I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea
sulle rotte Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e
viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,   Lampedusa-Catania   e
viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di  cui  al
presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono  presentare
all'E.N.A.C.  (Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile),  per  ogni
singola rotta, l'accettazione  del  servizio,  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.