Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
il   diritto   di   esercire   ciascuna   delle    seguenti    rotte:
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e  viceversa  potra'
essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un  periodo  di
tre  anni,  tramite  gara  pubblica  in  conformita'  alla  procedura
prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel  caso
in cui non sia pervenuta alcuna accettazione  di  cui  al  precedente
art. 4.