IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2013/85/CE  del  14
febbraio  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea il  16  febbraio  2013,  concernente  la  non  iscrizione  di
determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva
98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovuta al  fatto  che
per alcune combinazioni principi attivi/tipi di prodotto incluse  nel
programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati,  oppure
lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto
alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art.
12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  non  possono  piu'  essere  rilasciate   autorizzazioni
all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 392/1998  per  i  prodotti  coinvolti  dalla  decisione
medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici  interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  principi  attivi  riportati  nell'allegato  della   presente
decisione non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della  direttiva
98/8/CE, per i tipi di prodotto indicati.