Art. 2 
 
  1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  non
possono  essere  presentate  nuove   domande   per   l'autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti i
principi attivi di cui all'art. 1. 
  2. A decorrere dal 1° febbraio 2014 sono revocate le autorizzazioni
all'immissione  in  commercio   gia'   rilasciate   per   i   presidi
medico-chirurgici contenenti i principi attivi e appartenenti ai tipi
di prodotto di cui all'art. 1. 
  3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2, a
decorrere dal 1° agosto 2014 non possono piu' essere vendute o cedute
al consumatore finale. 
  4.  Le  domande  di  modifica   della   composizione   di   presidi
medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire i principi
attivi di cui all'art. 1, con uno o  piu'  principi  attivi  inseriti
nell'allegato II del regolamento n. 1451/2007 per lo  specifico  tipo
di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate
fino alla data del 1° febbraio 2014. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere  dal  1°
agosto 2014, i presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data  e'
in corso la suddetta modifica di  composizione,  non  possono  essere
venduti o ceduti al  consumatore  finale  con  la  composizione  gia'
autorizzata.