Art. 3 
 
 
                     Clausola di ricorribilita' 
 
  1. Avverso  il  presente  provvedimento,  per  lesione  di  pretesi
interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale
al competente T.A.R., ovvero, in alternativa,  ricorso  straordinario
al Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro  60  e  120
giorni,  dalla  data  dell'avvenuta  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  L'autorita'  giurisdizionale
ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Sappino