Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo 194/95. 
  2. Il Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo  IAM-B  CIHEAM»,  e'
tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione
precisa delle tipologie delle prove che andra' ad  eseguire,  nonche'
la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.