Art. 3 1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 21 settembre 2012. 2. Il Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 3. I costi sono a carico del Centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2013 Il direttore generale: Cacopardi