Art. 3 
 
  1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  24  dalla  data  di
ispezione effettuata in data 21 settembre 2012. 
  2. Il Centro «Syngenta Crop  Protection  S.p.A.»,  qualora  intenda
confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,
potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima  della  data
di scadenza, corredata dalla relativa documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti richiesti. 
  3. I costi sono a carico del Centro richiedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi