(Allegato)
                                                             Allegato 
 
            CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' 
             DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI 
 
I) Premessa: 
La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio
  di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di  individuare
  i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni, con
  conseguente cessazione delle tabelle «E» ed «F», gia'  allegate  al
  decreto legislativo 31 ottobre 1992, n. 545. 
    Al  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia   Tributaria   il
Legislatore ha, dunque, affidato il compito di definire  i  parametri
che devono evidenziare e valutare  il  profilo  completo  e  concreto
delle reali caratteristiche  professionali  del  giudice  tributario,
cosi' da rendere,  per  quanto  possibile,  ottimale  il  livello  di
conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I  parametri  scelti
dovranno essere significativi,  precisi  e  idonei  a  consentire  un
giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati. 
    Tenuto conto di cio', pare opportuno, in ossequio al principio di
trasparenza e oggettivita', individuare nella presente  relazione  di
accompagnamento ai criteri di valutazione, gli  elementi  indicatori,
le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di  verificare
adeguatamente,  in  relazione  a  fatti  specifici  e  oggettivamente
delineati, il percorso logico di applicazione  dei  parametri,  nello
spirito della legge e in linea con le  linee  guida  precisate  dalla
presente delibera. 
    In conformita' di quanto  stabilito  dalla  legge,  gli  elementi
caratterizzanti il  profilo  del  giudice  devono  intendersi  quelli
della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. 
    Il concetto di «esperienza» deve essere inteso  come  «esperienza
lavorativa» maturata presso le Commissioni tributarie  e  costituisce
il parametro di riferimento  di  svolgimento  della  funzione.  Detto
periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo  alla  data
del 1° aprile 1996 - e' articolato in  periodi  quinquennali  e  loro
frazioni. 
    Gli elementi della diligenza,  laboriosita'  ed  attitudine  sono
stati individuati secondo un criterio di  valutazione  oggettiva  che
dovra' tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalita' di
espletamento dell'attivita' giurisdizionale evitando il sindacato sul
merito delle decisioni. 
    Ampio rilievo sara' quindi riconosciuto alla professionalita' del
giudice che si andra' a desumere dalla  preparazione  giuridica,  dal
grado di aggiornamento rispetto alle novita' normative, dottrinali  e
giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di
indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari  nelle
successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione  delle
udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla  idoneita'  ad
utilizzare, dirigere e  controllare  l'apporto  dei  collaboratori  e
degli ausiliari;  dall'attitudine  a  cooperare  secondo  criteri  di
opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze
connesse o collegate. 
    La valutazione di professionalita', sara' effettuata nel rispetto
dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun  giudice.
La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai  giudici  terra'
conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei
provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto «presentino caratteri
di significativa anomalia». Le ipotesi di «sopravvenienza» di diversi
orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione
non potranno ritenersi «significative». 
    Non saranno considerati indice rilevante, ai  fini  del  giudizio
sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. 
    Con riferimento alla diligenza, il rispetto dei  termini  per  la
redazione  e  il  deposito  dei  provvedimenti,  o  comunque  per  il
compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato  «alla
luce  della  complessiva  situazione  degli  uffici»,  al   fine   di
consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi
positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. 
    Quanto alla laboriosita', nel formulare  un  giudizio  occorrera'
tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con
i provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti  alla  stessa
Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di  sezione  in
comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle  altre  Sezioni
della stessa  Commissione,  potrebbe  indurre,  in  qualche  caso,  a
valutazioni ingiuste. Pertanto  il  raffronto  della  produzione  del
singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio  di  appartenenza
andra' compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di  collaborazione
alla  gestione  dell'ufficio  (uffici  direttivi  e   semidirettivi),
dell'espletamento di altri incarichi  in  seno  alla  Commissione  di
appartenenza   (collaborazione   o   direzione    dell'ufficio    del
massimario). 
    Per  completezza  di  giudizio  occorrera'  compiere   anche   un
ponderato raffronto con i dati nazionali. 
    Per quanto riguarda  l'attitudine,  dovra'  essere  diversificata
l'attivita' di docenza da  quella  di  partecipazione  ai  corsi.  La
partecipazione e la docenza saranno rilevanti  se  svolte  nei  corsi
organizzati  e/o  patrocinati  dal  Consiglio  di  Presidenza   della
Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione
delle  procedure   informatiche   per   l'attuazione   del   processo
telematico. 
    Nell'ambito della partecipazione andra' distinta  la  durata  dei
corsi di aggiornamento e la complessita'  dei  corsi  frequentati  ai
quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la
disponibilita' a partecipare. 
    Importante sara' anche il dato relativo  alla  continuita'  della
partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento,  e   allo   svolgimento
dell'attivita' di docenza. 
    La valutazione di professionalita',  compiuta  dal  Consiglio  di
Presidenza  della   Giustizia   tributaria,   acquisito   il   parere
dell'Autorita'  immediatamente  sopraordinata  e   delle   fonti   di
conoscenza utili, dovra' essere tale da consentire  la  ricostruzione
delle   qualita'   del   magistrato,   in   modo    da    evidenziare
dettagliatamente le caratteristiche professionali,  le  tipologie  di
lavoro svolto e le reali attitudini. 
    A   tal   fine   e'   importante   garantire   l'omogeneizzazione
dell'attivita' consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza. 
    La presente delibera individua i parametri di  valutazione  e  la
documentazione alla quale i  capi  degli  uffici  dovranno  attenersi
nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione. 
    Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria dovra' dotarsi di una «banca
dati» nella quale dovranno  affluire  le  informazioni  professionali
attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie. 
    Essa dovra' contenere, oltre le notizie direttamente in  possesso
del  CPGT   (Status -   Dichiarazioni   sostitutive -   Provvedimenti
disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti  dall'organismo  ecc.)
anche una scheda di valutazione complessiva  redatta  dal  Presidente
della Commissione di appartenenza in  base  ai  criteri  B -  C -  D,
valida per tre anni, mentre quelle relativa  ad  essi  sara'  redatta
direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione,  ad  inizio
d'anno,  tenuto  conto  della  consistenza  degli  affari  giudiziari
pendenti, della  organizzazione  degli  uffici,  concordera'  con  il
C.P.G.T. gli obiettivi di produttivita' dell'anno in  base  ai  quali
saranno rapportate la diligenza e la laboriosita'. 
II) Criteri: 
    A) ESPERIENZA 
    Con il termine «Esperienza» si intende «l'esperienza  lavorativa»
maturata presso le Commissioni tributarie. 
    Tenuto conto che la precedente riforma del sistema  di  giustizia
tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545  e
546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere  giurisdizionale
delle  commissioni  tributarie  (anche  sul  piano  lessicale:  oggi,
infatti, si parla di «giudici tributari», non piu' di  «membri  delle
commissioni», e di «sentenza», non piu' di «decisione»), con maggiori
garanzie   di   indipendenza   per   i   componenti,   anche   grazie
all'introduzione dell'Organo  di  autogoverno,  e  norme  processuali
sempre piu' vicine a quelle  del  processo  civile.  Tenuto  altresi'
conto dell'ampliamento della  giurisdizione,  l'art.  2  del  decreto
legislativo 546/1992 e  dei  successivi  interventi  normativi  hanno
attribuito alle Commissioni tributarie  provinciali  e  regionali  il
requisito  di  giudice  esclusivo  dei  tributi,  nell'ambito   della
valutazione della «esperienza», e' stato differenziato, agli  effetti
dell'attribuzione di un punteggio  aritmetico,  basato  su  parametri
oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo,  riconoscendo
un maggior valore all'esperienza maturata post  anno  1996  anche  in
considerazione della complessita'  delle  materie  trattate  e  della
maggiore articolazione delle norme processuali. 
    Tuttavia,  in  considerazione  dei  punteggi   per   l'anzianita'
introdotti dalla tabella allegata alla citata legge 12 novembre 2011,
n.  183,  che  sembrano  riflettere,  sia  pur  nella  loro   diversa
quantificazione, un analogo principio  di  valutazione  diversificato
per i periodi ante e post 1996, si  e'  ritenuto  di  adottare  detta
tabella in sostituzione di quella approvata nel 2010, anche  al  fine
di semplificare ed armonizzare le procedure di mobilita'. 
    Resta confermata, pero', la diversa natura dell' esperienza  che,
rispetto alla piu'  generica  anzianita',  prende  in  considerazione
soltanto  l'effettivo   servizio   svolto   presso   le   Commissioni
tributarie. 
    B) DILIGENZA 
    La «diligenza» si desume: 
      a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito  dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie; 
      b)  dall'assiduita'  e  dalla  puntualita'  alle   udienze   di
calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza  in  ufficio,  nei
casi in cui sia necessario, per il  buon  funzionamento  dell'ufficio
stesso; 
      c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio
quali la partecipazione alla  Commissione  per  l'assistenza  tecnica
gratuita  (art.  138,  D.P.R.  n.115/2002)  o  alla  Sezione  per  la
Sospensione  feriale  dei  termini   processuali   (art.   6, decreto
legislativo n.    545/92).    Disponibilita'    alle    sostituzioni,
riconducibili alle applicazioni e supplenze  necessarie  al  corretto
funzionamento dell'ufficio. 
    Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va
da 0 a 6. 
    Il giudizio  e  la  valutazione  della  Diligenza  sara'  formato
tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore  alla  data  di
pubblicazione del posto. 
    C) LABORIOSITA' 
    La «laboriosita'», indice di  intensa  capacita'  di  lavoro,  si
desume: 
      dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari
giudiziari trattati in rapporto alla  tipologia  ed  alla  condizione
organizzativa e strutturale degli uffici; 
      dal   numero    dei    provvedimenti    depositati,    valutato
comparativamente, con i dati  statistici  dell'ultimo  triennio,  dei
componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente
tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti  di  sezione,
tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato. Il valore  del
punteggio di laboriosita' connesso ai provvedimenti depositati  viene
fissato in massimo 4 punti, di cui un massimo di 3 da  attribuire  in
base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza  e  un
massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con i dati nazionali. 
      costituisce  un  dato  di  riferimento  anche  il  numero   dei
provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di
quelli cautelari. 
      Il  dato  quantitativo  dovra'  essere  sempre   integrato   da
indicazioni qualitative sull'attivita' svolta. 
      Il raffronto della produzione  del  singolo  con  quella  degli
altri giudici dell'ufficio di appartenenza  andra'  compiuto  tenendo
conto  anche   dell'attivita'   di   collaborazione   alla   gestione
dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di
altri  incarichi   in   seno   alla   Commissione   di   appartenenza
(collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario). 
    Al criterio di laboriosita' si applica un punteggio discrezionale
da 0 a 6 
    D) ATTITUDINE 
    Per attitudine si intende la propensione riguardante  l'attivita'
svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. 
    Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9,  ma
diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero,  una  parte
da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4. 
    Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri: 
      collaborazione   alla   soluzione   dei   problemi   di    tipo
organizzativo e giuridico; 
      preparazione e capacita'  che  si  manifestano  nella  concreta
professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle  proprie
funzioni; 
      modalita' di partecipazione alle udienze; 
      attivita' di massimazione; 
      qualita' di contributi in camera di  consiglio,  individuazione
delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; 
      capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi  ai
colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo. 
      sentenze scelte a campione per un numero  non  superiore  a  5,
pubblicate   nell'ultimo   triennio,   e   fino   a   3    presentate
dall'interessato 
      equilibrio  di  valutazione,   che   deve   prescindere   dagli
orientamenti ideologici  del  magistrato;  in  caso  di  segnalazione
negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi
e verificabili. 
    Concorre  all'attribuzione  del   punteggio   da   0   a   4   la
partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi
di specializzazione (Master) in  materia  tributaria,  organizzati  o
patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della  durata
di ogni singolo  avvenimento  e  del  diverso  impegno  professionale
distinguendo tra partecipazione e  docenza,  riconoscendo,  a  questa
ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione. 
    Per il conferimento degli  uffici  direttivi,  l'attitudine  alle
funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati,  anche
dalle  capacita'  organizzative,  desunte  da  ogni  utile   elemento
connesso alla precedente attivita'  svolta,  nonche'  dal  precedente
positivo svolgimento di funzioni direttive o  semidirettive  e  dalla
modalita' di conduzione dell'udienza. 
    Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione  si  deve
tener  conto,  fermo  restando  la  funzione  giurisdizionale,  delle
funzioni amministrative ad essi assegnate, per cui non  e'  possibile
applicare criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosita' ed
attitudine). 
    Di  conseguenza,  si  ritiene  che  il  punteggio   discrezionale
complessivo dei suddetti criteri (21 punti)  debba  essere  assegnato
facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono: 
      Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo  adempimento  delle
funzioni giurisdizionali. 
      Punti da 0 a 11 considerando  il  numero  delle  sezioni  della
Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento  delle  sezioni
ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno,  con
il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio
Ispettivo del C.P.G.T. 
      Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o  docenza  a  seminari,
corsi di  aggiornamento  e  corsi  di  specializzazione  (Master)  in
materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T.  assegnati
con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini. 
    Ai  componenti  del  C.P.G.T,  tenuto  conto  della  peculiarita'
dell'incarico, viene  attribuito  il  punteggio  massimo  di  cui  ai
criteri B, C e D. 
    III) PUNTEGGI: 
 
       CRITERI DI VALUTAZIONE PER I GIUDICI, I VICE PRESIDENTI 
                DI SEZIONE E I PRESIDENTI DI SEZIONE 
 
    I  criteri  di  valutazione,  applicabili  a  tutti  i   giudici,
Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione sono: 
 
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A) Esperienza 
------------------------- 
B) Diligenza 
------------------------- 
C) Laboriosita' 
------------------------- 
D) Attitudine 
------------------------- 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico