IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"; Visto il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1975, modificato il 25 luglio 1983, il 22 marzo 1988, il 4 aprile 1995 e l'8 febbraio 2001, con il quale la societa' "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede legale in Genova, Codice fiscale n. e numero iscrizione al Registro delle imprese 00216200097, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione contabile di aziende disciplinata dalla legge e dal regolamento citati; Visto il decreto direttoriale in data 21 marzo 2013 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla societa' "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede in Genova, Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 00216200097, e' stata revocata; Considerato che il citato decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto legge 233/86, di dover assoggettare la societa' "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A." alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresi' il Commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa La societa' "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede in Genova, Codice fiscale n. e iscrizione R.I. 00216200097, e' assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.