Art. 3 Disposizioni esecutive Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, nonche' alla Cancelleria del Tribunale di Genova - Sezione fallimentare. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. Roma, 27 marzo 2013 Il Ministro: Passera