Art. 2 
 
 
                            Operativita' 
 
  1. L'allevatore rileva la quantita' di latte prodotta  giornalmente
da ciascun animale della specie bufalina  presente  in  stalla  e  in
produzione. 
  I dati rilevati  sono  riportati  in  apposito  registro  cartaceo,
scheda o supporto informatico  (Allegato  A)  contenente  i  seguenti
elementi: 
  a) codice aziendale; 
  b) elenco delle matricole delle bufale  in  produzione  e  relativa
quantita' di latte prodotto; 
  c) numero totale di bufale in produzione e relativa  produzione  di
latte di massa; 
  d) data del rilevamento. 
  2.  Per  gli  animali  sottoposti  ai  controlli  funzionali  della
produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera  per  singolo
animale  e'   determinata   dall'Associazione   Italiana   Allevatori
attraverso sistemi approvati da ICAR. 
  3. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il
trasporto,   da   specifica   documentazione   di    accompagnamento,
sottoscritta  dall'allevatore,  dal  trasportatore   e,   all'arrivo,
dall'acquirente, come da allegato modello (Allegato B)  vidimato  dal
Comune in cui ricade l'allevamento o dall'Ispettorato centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari. 
  4. In fase di  prima  applicazione,  in  via  sperimentale  per  un
periodo di 24 mesi,  l'allevatore  puo'  procedere  alla  rilevazione
della quantita' giornaliera di latte prodotto per singolo animale  ed
alla sua registrazione il primo giorno di ogni mese.