Art. 2 Operativita' 1. L'allevatore rileva la quantita' di latte prodotta giornalmente da ciascun animale della specie bufalina presente in stalla e in produzione. I dati rilevati sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informatico (Allegato A) contenente i seguenti elementi: a) codice aziendale; b) elenco delle matricole delle bufale in produzione e relativa quantita' di latte prodotto; c) numero totale di bufale in produzione e relativa produzione di latte di massa; d) data del rilevamento. 2. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata dall'Associazione Italiana Allevatori attraverso sistemi approvati da ICAR. 3. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da allegato modello (Allegato B) vidimato dal Comune in cui ricade l'allevamento o dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 4. In fase di prima applicazione, in via sperimentale per un periodo di 24 mesi, l'allevatore puo' procedere alla rilevazione della quantita' giornaliera di latte prodotto per singolo animale ed alla sua registrazione il primo giorno di ogni mese.