Art. 4 Controlli 1. Per gli allevamenti non iscritti ai controlli funzionali vengono assicurati almeno tre controlli ispettivi annuali effettuati da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti di cui al presente decreto. 2. Per gli allevamenti iscritti ai controlli funzionali viene assicurato almeno un controllo annuo effettuato da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali.