Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Per gli allevamenti non iscritti ai controlli funzionali vengono
assicurati almeno tre controlli ispettivi annuali effettuati da parte
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi   dei   prodotti   agroalimentari,   del   Comando
Carabinieri politiche agricole  e  alimentari,  del  Corpo  forestale
dello Stato, della Guardia di  Finanza,  degli  Organi  di  controllo
regionali finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti di
cui al presente decreto. 
  2. Per gli  allevamenti  iscritti  ai  controlli  funzionali  viene
assicurato  almeno   un   controllo   annuo   effettuato   da   parte
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi   dei   prodotti   agroalimentari,   del   Comando
Carabinieri politiche agricole  e  alimentari,  del  Corpo  forestale
dello Stato, della Guardia di  Finanza,  degli  Organi  di  controllo
regionali.