Art. 6 Elaborazione ed utilizzazione dei dati 1. L'elaborazione dei dati avviene ad opera dell'Associazione Italiana Allevatori che provvede: a) alla elaborazione dei dati rilevati ai sensi dei precedenti articoli ed alla predisposizione delle curve di lattazione di ciascun animale; b) al calcolo delle produzioni medie per ciascuna azienda e delle deviazioni dalle medie territoriali di riferimento; c) alla verifica della coerenza dei quantitativi di latte dichiarato da ciascuna azienda con il numero delle bufale attraverso l'Anagrafe Bovina di cui al decreto dei ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 gennaio 2012; d) ad ogni ulteriore accertamento che gli Organi di Controllo ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati. 2. I risultati delle elaborazioni di cui al presente articolo sono trasmessi a cura dell'AIA all'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari con cadenza trimestrale, nonche' ogni qualvolta lo stesso ne dovesse fare richiesta entro tre giorni dalla richiesta.