Art. 6 
 
 
               Elaborazione ed utilizzazione dei dati 
 
  1. L'elaborazione  dei  dati  avviene  ad  opera  dell'Associazione
Italiana Allevatori che provvede: 
  a) alla elaborazione dei dati  rilevati  ai  sensi  dei  precedenti
articoli ed alla predisposizione delle curve di lattazione di ciascun
animale; 
  b) al calcolo delle produzioni medie per ciascuna azienda  e  delle
deviazioni dalle medie territoriali di riferimento; 
  c)  alla  verifica  della  coerenza  dei  quantitativi   di   latte
dichiarato da ciascuna azienda con il numero delle bufale  attraverso
l'Anagrafe Bovina di cui al decreto dei ministri della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali del 20 gennaio 2012; 
  d) ad ogni ulteriore  accertamento  che  gli  Organi  di  Controllo
ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati. 
  2. I risultati delle elaborazioni di cui al presente articolo  sono
trasmessi a cura dell'AIA  all'Ispettorato  centrale  per  la  tutela
della qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  con
cadenza trimestrale, nonche' ogni qualvolta lo stesso ne dovesse fare
richiesta entro tre giorni dalla richiesta.