Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1, l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite organismi da lui delegati, i dati relativi al primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio (allegato C) in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013. 3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 14 gennaio 2013 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 111