Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  2. In deroga a quanto previsto dal  precedente  art.  5,  comma  1,
l'obbligo di trasmissione dei  dati  decorre  dal  1°  marzo  2013  e
l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite  organismi  da
lui delegati, i dati relativi al primo giorno del mese di gennaio  ed
i dati relativi al primo giorno del mese  di  febbraio,  rilevati  ai
sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche'  il  numero  totale
delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa  prodotto
per l'intero mese di gennaio e febbraio (allegato C) in data 1° marzo
2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013. 
  3. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti di  cui  al
presente decreto si provvede con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 14 gennaio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 111