Art. 4 
 
           Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'art.  49-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attivita' di noleggio
di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo  a  prestazioni  di
lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di
cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo  attraverso  le  modalita'
operative  gia'  previste  dall'Inps  e  dall'Inail  in  materia   di
comunicazione  preventiva  per  l'inizio  di  attivita'   di   lavoro
occasionale accessorio. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione: 
    a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare  persona
fisica ovvero dell'utilizzatore a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; 
    b) degli  estremi  identificativi  dell'imbarcazione  o  nave  da
diporto adibita al noleggio; 
    c)  dei  dati  anagrafici  e  del  codice  fiscale  del  soggetto
prestatore di lavoro occasionale; 
    d) del tipo di attivita' prestata in  forma  occasionale  nonche'
della data di inizio e fine della prestazione.