Art. 3 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di  Stato  che  valutano
gli  alunni  delle  istituzioni  scolastiche   italiane   del   corso
sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza  sia
del commissario  esterno  competente  per  la  materia  di  lingua  e
letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia. 
  2. Il predetto commissario di storia si avvale,  altresi',  per  la
valutazione della prova scritta della disciplina della  storia  della
collaborazione  del  commissario  esterno  di  lingua  e  letteratura
francese, tenuto conto di una griglia di valutazione  concordata  con
la Parte francese; eventualmente, puo' avvalersi - su  autorizzazione
del Presidente della commissione  -  anche  della  collaborazione  di
personale esperto, quale il  docente  conversatore  di  lingua,  gia'
utilizzato durante l'anno scolastico. 
  3. E' autorizzata l'assistenza di  ispettori  scolastici  francesi,
inviati dalle competenti Autorita'  francesi,  alla  parte  specifica
dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa  non  grava
sul bilancio dello Stato.