Art. 3 Commissioni giudicatrici 1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane del corso sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia. 2. Il predetto commissario di storia si avvale, altresi', per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia della collaborazione del commissario esterno di lingua e letteratura francese, tenuto conto di una griglia di valutazione concordata con la Parte francese; eventualmente, puo' avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, gia' utilizzato durante l'anno scolastico. 3. E' autorizzata l'assistenza di ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorita' francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa non grava sul bilancio dello Stato.