Art. 8 
 
                          Rilascio diplomi 
 
  1.  Il  diploma  di  Baccalaureat,  conseguito  nelle   istituzioni
scolastiche italiane nel corso ESABAC, e' rilasciato dalla competente
Autorita' francese. 
  2. Il diploma di Stato di istruzione secondaria di  secondo  grado,
conseguito nelle istituzioni scolastiche francesi nel  corso  ESABAC,
viene  rilasciato  dal  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale per la Regione Piemonte o da suo qualificato delegato. 
  3. Il diploma di Stato rechera', sul retro, la  seguente  postilla:
«Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi  dell'Accordo
italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009,  ed  e'
valido a tutti gli effetti di legge». 
  4. Il punteggio indicato sul  diploma  di  Stato,  rilasciato  agli
alunni delle istituzioni scolastiche francesi, viene conformato dalla
Parte italiana alla vigente normativa italiana  in  materia.  Non  si
tiene conto del credito scolastico. Per l'attribuzione del  punteggio
viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le parti. 
  5. Analogamente, il punteggio indicato sul diploma di Baccalaureat,
rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane,  viene
conformato dalla Parte francese alla vigente  normativa  francese  in
materia. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella
di comparazione, concordata tra le parti. 
  6. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dal direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Piemonte o da suo qualificato delegato,  sulla  base
della documentazione depositata agli atti, relativa al  conseguimento
del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi  anche
per l'iscrizione all'universita', purche' successivamente  sostituiti
a cura degli interessati con il diploma originale.