Art. 5 
 
              Aggiornamento della licenza di esercizio 
 
  1.  L'Ispettore  aggiorna  la  licenza  di  esercizio   definitiva,
direttamente  a  bordo,  al  termine  della  visita  d'ispezione  e/o
collaudo nei seguenti casi: 
  aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi; 
  aggiunta,  sostituzione   degli   apparati   obbligatori   di   cui
all'allegato 1), e degli equipaggiamenti che  non  siano  tra  quelli
richiesti dalla pertinente normativa in materia  di  sicurezza  della
navigazione; 
  variazione della denominazione dell'unita'; 
  variazione del porto di iscrizione; 
  variazione del numero di matricola; 
  variazione denominazione societa' armatrice  mantenendo  lo  stesso
indirizzo e partita IVA.