Art. 5 Aggiornamento della licenza di esercizio 1. L'Ispettore aggiorna la licenza di esercizio definitiva, direttamente a bordo, al termine della visita d'ispezione e/o collaudo nei seguenti casi: aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi; aggiunta, sostituzione degli apparati obbligatori di cui all'allegato 1), e degli equipaggiamenti che non siano tra quelli richiesti dalla pertinente normativa in materia di sicurezza della navigazione; variazione della denominazione dell'unita'; variazione del porto di iscrizione; variazione del numero di matricola; variazione denominazione societa' armatrice mantenendo lo stesso indirizzo e partita IVA.