Art. 3 
 
 
                Rideterminazione degli oneri generali 
                        di sistema elettrico 
 
  1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di
cui all'art. 39, comma 3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  si
applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui
all'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  presente  decreto,  si  sia
verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto
tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore
del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento. 
  2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico e'
elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei  consumi  di
energia elettrica e del rapporto di cui  al  comma  1,  eventualmente
anche con riferimento ai settori di attivita' di cui ai codici  ATECO
e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  di  cui  all'art.  39,   comma   3,   del
decreto-legge n. 83 del 2012.