Art. 3 Rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico 1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento. 2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico e' elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attivita' di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.