Art. 10 
 
                 Obblighi delle imprese beneficiarie 
 
  1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o
parziale dell'intervento finanziario, a: 
    a. realizzare e  rendicontare  il  programma  d'investimento  per
almeno il 70% del costo dichiarato ed  ammesso  all'agevolazione  nei
termini previsti; 
    b. segnalare  tempestivamente  eventuali  variazioni  di  ragione
sociale,  cessioni,  localizzazioni,  o  quanto  altro   riferito   a
variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti
presentati  in  domanda   avvenuti   nel   corso   del   periodo   di
finanziamento; 
    c.  a  non  cumulare   i   contributi   previsti   dal   presente
provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese; 
    d. consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o
informazione richiesta; 
    e. conservare per tutta la durata del progetto e comunque  nei  5
anni successivi all'erogazione del  contributo,  i  titoli  di  spesa
originali utilizzati per la  rendicontazione  relativa  al  programma
d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; 
    f. non alienare o distrarre  eventuali  beni  acquistati  per  il
progetto oggetto di contributo per un  periodo  di  5  (cinque)  anni
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma  ammesso
all'intervento, come previsto dall'art.  9,  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123.