Allegato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA AGGIORNAMENTO 2013 1 PREMESSA Questo documento e' parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1 ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) dell'Unione Europea. In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto e' di raggiungere entro l'anno 2014, la quota del 60% di appalti "verdi" cosi' come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti stipulati per le forniture di carta. La percentuale verra' valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi. Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe riguardare la carta riciclata conforme al punto 5 del presente documento. Cosi' come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto e' monitorata dall'Autorita' di Vigilanza dei Contratti Pubblici. -------- 1 Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, e' stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128). 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO Questo documento contiene i "criteri ambientali minimi' e alcune indicazioni generali per l'acquisto e l'uso di carta per copia e carta grafica, che rientra nella categoria "Cancelleria" prevista dal PAN GPP e rappresenta pertanto l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D. M. 12 ottobre 2009 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009) previsto dall'art.2 del medesimo decreto. I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta: - la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata per almeno il 70% - la carta costituita da fibre di cellulosa mista o vergine. I criteri ambientali minimi, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, sono le "caratteristiche ambientali" individuate in relazione ad alcune fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come "verde" la fornitura oggetto della gara. In tal modo la procedura d'appalto e' in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pertanto, una fornitura di carta e' "verde" se e' conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche". Tra l'altro tali criteri ambientali costituiscono un riferimento per ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ...."omissis"...., della tutela ambientale" Le stazioni appaltanti sono altresi' invitate ad utilizzare anche i criteri ambientali individuati nella sezione "criteri premianti" qualora aggiudichino la gara all'offerta economicamente piu' vantaggiosa e a descrivere l'oggetto dell'appalto come viene suggerito nella relativa sezione, in modo da segnalare la presenza di questi requisiti ambientali nella procedura di gara. Per ogni criterio ambientale e' inoltre indicata una "verifica" ovvero: - la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio e' tenuto a presentare per comprovare la conformita' del prodotto al requisito richiesto - ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformita' che la stazione appaltante puo' accettare al posto delle prove dirette. Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei CAM si rinvia alla Relazione di Accompagnamento disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP - acquisti verdi). 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI I criteri ambientali riportati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato. Le principali norme ambientali che disciplinano la carta sono riportate nella relazione di accompagnamento. In particolare, per questa categoria di prodotto si segnala il Regolamento (LTE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresi' un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio. 3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilita' (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile e' quella dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici2 . Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali piu' elevate, tipiche di prodotti meno diffusi. In questo modo e' possibile dunque favorire e premiare l'ecoinnovazione del mercato, senza compromettere l'esito della gara. Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, e' opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale. -------- 2 Si richiama in particolare l'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto". 3.3 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA E PER LA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI Una politica di "appalti verdi" include anche indicazioni in merito al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e "consumare" i prodotti "verdi" acquistati. In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato tramite campagne di sensibilizzazione e informazione o attraverso apposite circolari destinate al personale, che riportino le seguenti indicazioni destinate alla riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme: • favorire l'utilizzo della posta elettronica o delle procedure telematiche per la spedizione, diffusione e la condivisione dei documenti; • evitare copie non necessarie e la stampa di documenti che possono essere consultati a video; • adottare la modalita' di copia fronte/retro e preferire la stampa di piu' pagine per foglio; • adottare la modalita' di stampa di fotocopie in formati ridotti; • riutilizzare per le stampe di lavoro carta gia' stampata su un lato. Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovra' essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nelle gare per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilita' di stampa fronte/retro, compatibilita' con carta riciclata, ecc..). Inoltre e' opportuno predisporre cestini per la raccolta separata della carta per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei. 3.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE Per quanto riguarda la qualita' della carta, e' opportuno richiedere che la carta "non rilasci polveri durante l'uso in stampa e in copia". L'assenza di spolvero e' un indice di qualita' che puo' caratterizzare tutte le tipologie di carta per stampa e copia, incluse quelle riciclate al 100%, che dunque possono essere utilizzate senza timore di usurare le attrezzature elettriche ed elettroniche. Al fine di verificare questa caratteristica si puo' richiedere la consegna di un campione da testare nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'ente acquirente. Per quanto riguarda le norme tecniche che riguardano i requisiti prestazionali della carta, la stazione appaltante puo' far riferimento alle seguenti: - EN 12281 - «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»; - EN 12858 - «Carta - Carta per stampa e carta per ufficio - Requisiti per moduli continui»). 4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO Acquisto di carta per copia e grafica riciclata, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie), conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del ...., pubblicata nella G.U. n...del...3 . 4.2 SPECIFICHE TECNICHE 4.2.1 Requisiti delle fibre La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite M maniera responsabile o da fonti controllate. Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso: - dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%; - dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel; - del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")4 o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®")5 ; - di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto; - di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione6 . Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovra' fornire una dichiarazione che attesti la conformita' al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione e' fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore. Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate , potra' essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto7 . Laddove non si abbia la possibilita' di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata8 . 4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante9 . Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato. L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio10 , presunta conforme, ne' di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformita' al criteri sopra indicato. -------- 3 Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato. -------- 4 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for Company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005). -------- 5 PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC -Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008). -------- 6 Nel caso che la carta possieda un etichetta ambientale ISO di Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui e' presente il criterio. Ad esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto e' conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http:// www.blauer-engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?id = 169". -------- 7 La verifica dell'organismo riconosciuto dovra' essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure FSC® Riciclato") e/o "PEFC® Recycled" aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010. -------- 8 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorita' locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza. -------- 9 E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' biossido di cloro. -------- 10 Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura. 4.3 CRITERI PREMIANTI 4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo) Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo presunta conforme, dovra' presentare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformita' sono altresi' accettate anche altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto ai criteri sopra indicati. In tal caso, l'offerente dovra' indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato. 4.3.2 Carta contente fibre di cellulosa riciclata post-consumo. Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata. Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire, la percentuale di fibre da macero contenute nella carta, la fonte di riferimento dell'informazione, inclusa l'eventuale certificazione di parte terza posseduta. Nel caso che il prodotto offerto possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi il contenuto di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da cui si evince tale criterio ambientale11 . I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione della percentuale di riciclato o dell'etichetta Der Blaue Engel sono presunti conformi. Per la carta non in possesso di una certificazione di parte terza che attesti il criterio sul riciclato, l'offerente deve allegare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto che attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata. Tale verifica deve essere condotta tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output effettuato presso la cartiera di produzione. Il bilancio di massa deve tener conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata post consumo in entrata e della cellulosa in uscita. Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai rapporti di prova o non abbia la possibilita' di ottenerli nei tempi previsti dal bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione- tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata12 . -------- 11 Esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto e conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?i d=169". -------- 12 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. 5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE 5.1 OGGETTO DELL'APPALTO Acquisto di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie) conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del...., G.U.... n....del...13 5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 5.2.1 Requisiti delle fibre La fibra grezza della carta puo' essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso: - dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan; - della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC)14 o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente; - di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto; - di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio15 . Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovra' fornire una dichiarazione che attesti la conformita' al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione e' fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore. Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potra' essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto16 . Laddove non si abbia la possibilita' di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti17 . 5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante18 . Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire cd indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato. L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio19 , presunta conforme, ne' di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio. 5.3 CRITERI PREMIANTI 5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo) Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parte del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE, del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo, presunta conforme, dovra' presentare una relazione elaborata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformita' sono altresi' accettate anche altre etichette ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri. In tal caso, l'offerente dovra' indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato. -------- 13 Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento al presente Decreto Ministeriale. -------- 14 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005). -------- 15 In tali casi l'offerente dovra' indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato. -------- 16 Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010. -------- 17 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale; certificato di origine del legname rilasciato dalle autorita' locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza. -------- 18 E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme La carta TCF (Total Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' biossido di cloro. -------- 19 Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, L'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura. APPENDICE A Criteri ecologici oggetto di punti tecnici, facenti parte della Decisione della Commissione Europea del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011 /332/UE). Criterio n. 1- Emissioni in acqua ed in aria a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P) Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx , PP) secondo le modalita' indicate qui di seguito. Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP deve superare 1,5. Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP) non deve superare 4,0. Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalita' (PS, PNOx, PP) devono essere calcolati esattamente nello stesso modo). Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria - ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale). Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta e' calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1. Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue: Parte di provvedimento in formato grafico In caso di cogenerazione di calore ed elettricita' nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricita' possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricita' puo' essere usata la seguente equazione: 2 X [MWh(elettricita')] / [2 x MWh(elettricita') + MWh(calore)] Nel calcolo l'elettricita' si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione. Il calore e' il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta. Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, sulla base dei metodi seguenti: - COD: ISO 6060; - NOx: ISO 11564; - S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; - tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; - tenore di S nel carbone: ISO 351; - P: EN ISO 6878, APAT 1RSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349. Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni. diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S e' noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione. La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata. In caso di cartiere integrate, viste le difficolta' nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta e' fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta. b) AOX Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT. Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, basata sul metodo AOX ISO 9562. Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento e' effettuato con sostanze prive di cloro. La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata. c) CO2 Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1.100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta. Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, secondo le indicazioni che seguono. Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono essere incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonche' le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione: Parte di provvedimento in formato grafico Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata. Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO2 la quantita' di energia prodotta da fonti rinnovabili20 acquistata e usata per i processi di produzione. li richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia e' effettivamente usata nella cartiera o e' acquistata all'esterno. -------- 20 Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). Parti del criterio n. 4 - Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato a) Monomeri residui Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantita' totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrillamide), ai quali e' attribuita o puo' essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata M base al contenuto di materia solida). Parte di provvedimento in formato grafico La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm. Verifica: l'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori. Tali dati, riportati in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, sono: • l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta; • le quantita' (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) di ciascuna delle sostanze utilizzate); • la funzione; • i fornitori di tutte le sostanze utilizzate. A tale dichiarazione deve essere allegata la scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) delle sostanze e delle miscele utilizzate nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformita' all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.