(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
             - Direzione Generale Valutazioni Ambientali 
 
 
 
   Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel 
               settore della Pubblica Amministrazione 
 
                               ovvero 
 
   Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) 
 
 
 
             CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI 
 
 
                   CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA 
 
                         AGGIORNAMENTO 2013 
 
 
 
 
 
  1 PREMESSA 
 
  Questo documento e' parte integrante  del  Piano  d'azione  per  la
  sostenibilita'    ambientale    dei    consumi    della    pubblica
  amministrazione, di seguito PAN GPP1  ed  inoltre  tiene  conto  di
  quanto  proposto  nelle  Comunicazioni  su  Consumo  e   Produzione
  Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) dell'Unione
  Europea. 
  In relazione a quanto indicato al punto 4.2  "obiettivo  nazionale"
  del PAN GPP e  nella  Comunicazione  (COM  (2008)  400  par.  5.1),
  l'obiettivo proposto e' di raggiungere entro l'anno 2014, la  quota
  del 60% di appalti "verdi" cosi' come definiti nel successivo punto
  2, sul totale degli appalti stipulati per le forniture di carta. La
  percentuale verra' valutata sia  sulla  base  del  numero  che  del
  valore totale degli stessi. 
  Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe riguardare la
  carta riciclata conforme al punto 5 del presente documento. 
  Cosi'  come  previsto  dal  PAN  GPP,  l'introduzione  dei  Criteri
  Ambientali Minimi nelle gare d'appalto e' monitorata dall'Autorita'
  di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 
 
 -------- 
  1 Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11  aprile
 2008 e pubblicato sulla GU n.  107  del  8  maggio  2008,  e'  stato
 redatto  ai  sensi  della  legge   296/2006,   articolo   1,   commi
 1126,1127,1128). 
 
2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
 
Questo documento contiene i  "criteri  ambientali  minimi'  e  alcune
indicazioni generali per l'acquisto e l'uso  di  carta  per  copia  e
carta grafica, che rientra nella categoria "Cancelleria" prevista dal
PAN GPP e rappresenta pertanto l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D.
M. 12 ottobre 2009  (G.U.  n.  261  del  9  novembre  2009)  previsto
dall'art.2 del medesimo decreto. 
I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta: 
   - la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata  per  almeno
il 70% 
   - la carta costituita da fibre di cellulosa mista o vergine. 
I criteri ambientali  minimi,  selezionati  nel  rispetto  di  quanto
stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione  anche  alla
tutela della normativa sulla concorrenza  e  par  condicio,  sono  le
"caratteristiche ambientali" individuate in relazione ad alcune  fasi
di definizione della procedura  di  gara  che,  se  introdotti  nella
documentazione di gara, consentono di classificare  come  "verde"  la
fornitura oggetto della gara. In tal modo la procedura  d'appalto  e'
in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere  gli
obiettivi ambientali dallo stesso definiti. 
Ai sensi del Piano d'azione  per  la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore  della  Pubblica  Amministrazione  pertanto,  una
fornitura di carta e' "verde" se e' conforme  ai  criteri  ambientali
minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche". 
Tra l'altro tali criteri ambientali costituiscono un riferimento  per
ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1,  del  D.Lgs.  163/06
"Specifiche tecniche" che  stabilisce  che  le  specifiche  tecniche,
"Ogniqualvolta sia possibile,  devono  essere  definite  in  modo  da
tenere conto ...."omissis"...., della tutela ambientale" 
Le stazioni appaltanti sono altresi' invitate ad utilizzare  anche  i
criteri ambientali  individuati  nella  sezione  "criteri  premianti"
qualora  aggiudichino  la  gara   all'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa  e  a  descrivere  l'oggetto  dell'appalto   come   viene
suggerito nella relativa sezione, in modo da segnalare la presenza di
questi requisiti ambientali nella procedura di gara. 
Per ogni criterio  ambientale  e'  inoltre  indicata  una  "verifica"
ovvero: 
   - la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio
e' tenuto a presentare per comprovare la conformita' del prodotto  al
requisito richiesto 
   - ove esistenti, i mezzi di  presunzione  di  conformita'  che  la
stazione appaltante puo' accettare al posto delle prove dirette. 
Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e
normativi  dei  CAM  si  rinvia  alla  Relazione  di  Accompagnamento
disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it,
sezione "argomenti", link: GPP - acquisti verdi). 
 
3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO 
 
 
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I criteri ambientali riportati in questo  documento  corrispondono  a
caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi
vigenti,  il  cui  rispetto  deve  comunque  essere  assicurato.   Le
principali norme ambientali che disciplinano la carta sono  riportate
nella  relazione  di  accompagnamento.  In  particolare,  per  questa
categoria di prodotto si segnala il Regolamento (LTE) n. 995/2010 che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno
e i prodotti da esso derivati  che,  dal  marzo  2013,  proibisce  la
commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di  provenienza
illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la
"dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a
tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno  utilizzato
sia stato tagliato legalmente;  istituisce  altresi'  un  sistema  di
sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio. 
 
  3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" 
 
  In linea con le indicazioni del PAN  GPP  al  fine  di  tenere  nel
  massimo  conto  gli  aspetti  della   sostenibilita'   (ambientali,
  economici e sociali) la  forma  di  aggiudicazione  preferibile  e'
  quella dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  prevista  dal
  Codice dei contratti pubblici2 . 
  Tale  sistema  consente  di  qualificare  ulteriormente   l'offerta
  rispetto a quanto indicato  come  requisito  base,  attribuendo  un
  punteggio tecnico a prestazioni ambientali piu' elevate, tipiche di
  prodotti meno diffusi. In questo modo e' possibile dunque  favorire
  e  premiare  l'ecoinnovazione  del  mercato,  senza   compromettere
  l'esito della gara. 
  Secondo le indicazioni della Commissione  europea,  allo  scopo  di
  fornire al  mercato  un  segnale  adeguato,  e'  opportuno  che  le
  stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in  misura
  non inferiore al 15% del punteggio totale. 
 
 -------- 
  2 Si richiama in  particolare  l'art.  83  del  D.Lgs.  163/2006  e
 s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa"
 che  alla  lettera  e)  individua,  tra  i  criteri  di  valutazione
 dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il  contenimento  dei
 consumi energetici e  delle  risorse  ambientali  dell'opera  o  del
 prodotto". 
 
3.3 INDICAZIONI  PER  L'USO  DELLA  CARTA  E  PER  LA  RIDUZIONE  DEI
FABBISOGNI 
 
Una politica di "appalti verdi" include anche indicazioni  in  merito
al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e "consumare"  i
prodotti "verdi" acquistati. 
In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato tramite
campagne di sensibilizzazione e informazione  o  attraverso  apposite
circolari  destinate  al  personale,  che   riportino   le   seguenti
indicazioni destinate alla  riduzione  e  razionalizzazione  dell'uso
della carta in risme: 
   • favorire l'utilizzo della posta elettronica  o  delle  procedure
telematiche per la  spedizione,  diffusione  e  la  condivisione  dei
documenti; 
   • evitare copie non  necessarie  e  la  stampa  di  documenti  che
possono essere consultati a video; 
   • adottare la modalita'  di  copia  fronte/retro  e  preferire  la
stampa di piu' pagine per foglio; 
   • adottare la modalita' di stampa di fotocopie in formati ridotti; 
   • riutilizzare per le stampe di lavoro carta gia' stampata  su  un
lato. 
Al fine di rendere applicabili alcune di queste  indicazioni,  dovra'
essere prestata attenzione ai  requisiti  richiesti  nelle  gare  per
l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti
con  queste  indicazioni  (possibilita'   di   stampa   fronte/retro,
compatibilita' con carta riciclata, ecc..). 
Inoltre e' opportuno predisporre cestini  per  la  raccolta  separata
della carta per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei. 
 
3.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Per quanto riguarda la qualita' della carta, e' opportuno  richiedere
che la carta "non rilasci  polveri  durante  l'uso  in  stampa  e  in
copia". L'assenza di spolvero e'  un  indice  di  qualita'  che  puo'
caratterizzare tutte le  tipologie  di  carta  per  stampa  e  copia,
incluse  quelle  riciclate  al  100%,  che  dunque   possono   essere
utilizzate senza timore di  usurare  le  attrezzature  elettriche  ed
elettroniche. Al fine di verificare  questa  caratteristica  si  puo'
richiedere  la   consegna   di   un   campione   da   testare   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'ente acquirente. 
Per quanto riguarda le norme  tecniche  che  riguardano  i  requisiti
prestazionali  della  carta,  la   stazione   appaltante   puo'   far
riferimento alle seguenti: 
   - EN 12281 - «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti  per
carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»; 
   - EN 12858 - «Carta - Carta per  stampa  e  carta  per  ufficio  -
Requisiti per moduli continui»). 
 
  4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA 
 
 
  4.1 OGGETTO DELL'APPALTO 
 
  Acquisto di carta per copia e grafica riciclata, c.p.v.  30197630-1
  (carta per stampa)  e  c.p.v.  30197643-5  (carta  per  fotocopie),
  conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del ...., pubblicata
  nella G.U. n...del...3 . 
 
  4.2 SPECIFICHE TECNICHE 
 
  4.2.1 Requisiti delle fibre 
 
  La carta deve essere costituita da fibre  di  cellulosa  riciclata,
  con quantitativo minimo pari  almeno  al  70%  in  peso.  Le  fibre
  vergini  utilizzate  per  la  fabbricazione  della   carta   devono
  provenire da foreste gestite M  maniera  responsabile  o  da  fonti
  controllate. 
  Verifica: l'offerente  deve  indicare  produttore  e  denominazione
  commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi
  i prodotti in possesso: 
     - dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con  percentuale  di
  fibra riciclata superiore o uguale al 70%; 
     - dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel; 
  - del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")4  o  "PEFC®
  Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®")5 ; 
  - di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme  alla  norma
  ISO 14021 che attesti la  presenza  di  una  percentuale  di  fibra
  riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite
  in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata  da  un
  organismo riconosciuto; 
  - di  altre  certificazioni  di  parte  terza  che  prevedono  tale
  criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione6 . 
  Per i prodotti non in possesso di  tali  marchi  o  certificazioni,
  l'offerente  dovra'  fornire  una  dichiarazione  che  attesti   la
  conformita' al criterio e l'impegno di  accettare  un'ispezione  da
  parte  di  un  organismo  riconosciuto  volta   a   verificare   la
  rispondenza del criterio, sottoscritti  dal  legale  rappresentante
  della cartiera. Per i  prodotti  la  cui  informazione  e'  fornita
  tramite un'asserzione ambientale  auto-dichiarata  non  convalidata
  non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore. 
  Nei casi di presentazioni  di  dichiarazioni/asserzioni  ambientali
  non convalidate , potra' essere richiesta, tenendo conto del valore
  dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un  organismo
  riconosciuto7 . 
  Laddove  non  si   abbia   la   possibilita'   di   ottenere   tali
  certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice
  accetta anche  altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione
  tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata8 . 
 
  4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni 
 
  Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante9 . 
  Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo  non
  devono  essere  aggiunti  ai  prodotti   chimici   di   pulizia   o
  deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 
  Verifica:  l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione
  commerciale del prodotto che  si  impegna  a  fornire  ed  indicare
  l'eventuale certificazione di parte terza che attesti  il  rispetto
  del criterio sopra indicato. 
  L'offerente, per la carta non in possesso  dell'etichetta  Ecolabel
  Europeo, o non in possesso di altre  etichette  ambientali  ISO  di
  tipo I equivalenti rispetto al criterio10 , presunta conforme,  ne'
  di certificazioni di parte  terza  specifiche,  deve  acquisire  le
  schede tecniche della carta o una  dichiarazione  sottoscritta  dal
  legale rappresentante della cartiera che attesti la conformita'  al
  criteri sopra indicato. 
 
 -------- 
  3 Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto
 Ministeriale di adozione del presente allegato. 
 
 -------- 
  4 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain  of  Custody
 Certification  FSC-STD-40-004;  Requirements  for  use  of  the  FSC
 trademarks  by  Certificate  Holders  FSC-STD-50-001;  Standard  for
 Company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005). 
 
 -------- 
  5 PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification®  schemes
 (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei  prodotti  di
 origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori
 dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC  -Requisiti,  Standard
 PEFC Council PEFC ST 2001:2008). 
 
 -------- 
  6 Nel caso che la carta possieda un  etichetta  ambientale  ISO  di
 Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo
 criterio, l'offerente deve  indicare  la  certificazione  posseduta,
 fornire il link al sito web da cui si puo'  consultare  lo  standard
 del sistema di etichettatura o  certificazione  e  citare  il  punto
 dello standard in cui e' presente il criterio. Ad esempio: "La carta
 marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue  Engel,  pertanto  e'
 conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1  dello  standard,
 consultabile              nel              sito              http://
 www.blauer-engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?id     =
 169". 
 
 -------- 
  7 La verifica dell'organismo riconosciuto dovra' essere  effettuata
 tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output,  che
 tenga conto, nella valutazione del peso, dei  diversi  stati  fisici
 della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della  cellulosa  in
 uscita effettuato presso  la  cartiera  di  produzione.  Per  quanto
 riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da
 foreste gestite in maniera  responsabile  la  verifica  deve  essere
 effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa  e
 controlli  della  documentazione  equivalente  a  quella  verificata
 nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure  FSC®  Riciclato")
 e/o "PEFC® Recycled"  aggiornati  secondo  il  Regolamento  (UE)  n.
 995/2010. 
 
 -------- 
  8 Nel caso  della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul
 riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve  specificare
 le  qualita'  di  carta   da   macero   impiegate   in   base   alla
 classificazione della norma UNI-EN  643  e  le  relative  quantita',
 espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate  per  produrre
 una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  della
 carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la  filiera  di
 riferimento delle diverse tipologie di carta  da  macero  impiegata,
 attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed
 operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel  caso  di
 dimostrazione   del   criterio   sulle   fonti   legali/a   gestione
 responsabile, deve essere fornita documentazione  pertinente  quale:
 certificato  di  origine  del  legname  rilasciato  dalle  autorita'
 locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che
 attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e
 la sua concessione  del  diritto  d'uso,  documenti  che  evidenzino
 l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es.
 tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o  qualsiasi
 altro documento che dimostri il contributo  e  l'impegno  sociale  e
 ambientale  del  gestore  o  del  proprietario  delle   foreste   di
 provenienza. 
 
 -------- 
  9 E' presunta conforme  la  carta  ECF  (Elemental  Chlorine  Free)
 poiche'  prodotta  da  pasta  sbiancata   senza   utilizzare   cloro
 elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme la carta TCF (Total
 Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare
 ne' cloro elementare ne' biossido di cloro. 
 
 -------- 
  10 Nel caso che la carta possieda un'etichetta  ambientale  ISO  di
 Tipo I in cui lo standard  contenga  analogo  criterio,  l'offerente
 deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web  da
 cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura. 
 
  4.3 CRITERI PREMIANTI 
 
 
  4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo) 
 
  Si assegnano dei punteggi all'offerta  di  carta  che  rispetta  il
  criterio n. 1  "Emissioni  nell'acqua  e  nell'aria"  e  parti  del
  criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato"
  per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla  carta
  per copia e alla carta grafica della Decisione  2011/332/UE  del  7
  giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. 
  Verifica:  L'offerente   deve   indicare   il   produttore   e   la
  denominazione commerciale del prodotto che si  impegna  a  fornire.
  L'offerente per la carta  non  in  possesso  del  marchio  Ecolabel
  Europeo presunta conforme,  dovra'  presentare  una  certificazione
  rilasciata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza
  ai criteri ambientali sopra citati  sulla  base  delle  indicazioni
  riportate  nell'appendice  A.  Quali  mezzi   di   presunzione   di
  conformita'  sono  altresi'   accettate   anche   altre   etichette
  ambientali ISO di Tipo I, equivalenti  rispetto  ai  criteri  sopra
  indicati. In tal  caso,  l'offerente  dovra'  indicare  l'etichetta
  ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi
  dello standard di riferimento, il punto dello standard  in  cui  e'
  riportato il criterio e il link al sito web in cui  tale  documento
  puo' essere consultato. 
 
  4.3.2 Carta contente fibre di cellulosa riciclata post-consumo. 
 
  Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte  di
  carta contenente una maggiore percentuale  di  fibre  di  cellulosa
  riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa
  impiegata. 
  Verifica:  l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione
  commerciale del prodotto che si impegna a fornire,  la  percentuale
  di fibre da macero contenute nella carta, la fonte  di  riferimento
  dell'informazione,  inclusa  l'eventuale  certificazione  di  parte
  terza  posseduta.  Nel  caso  che  il  prodotto  offerto   possieda
  un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi  il  contenuto
  di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire
  il link al sito web da cui  si  puo'  consultare  lo  standard  del
  sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da cui si
  evince  tale  criterio  ambientale11  .  I  prodotti  in   possesso
  dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione  della  percentuale
  di  riciclato  o  dell'etichetta  Der  Blaue  Engel  sono  presunti
  conformi. 
  Per la carta non in possesso di una certificazione di  parte  terza
  che attesti il criterio sul riciclato,  l'offerente  deve  allegare
  una certificazione rilasciata  da  un  organismo  riconosciuto  che
  attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo
  rispetto  al  peso  complessivo  della  cellulosa  impiegata.  Tale
  verifica deve  essere  condotta  tramite  controllo  documentale  e
  bilancio di massa input-output effettuato  presso  la  cartiera  di
  produzione.  Il  bilancio  di  massa  deve   tener   conto,   nella
  valutazione del peso, dei  diversi  stati  fisici  della  pasta  di
  cellulosa riciclata post consumo in entrata e  della  cellulosa  in
  uscita. 
  Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai  rapporti
  di prova o  non  abbia  la  possibilita'  di  ottenerli  nei  tempi
  previsti  dal  bando  di  gara,  l'amministrazione   aggiudicatrice
  accetta anche altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione-
  tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata12 . 
 
 -------- 
  11 Esempio: "La carta  marca..  tipo...  possiede  l'etichetta  Der
 Blaue Engel, pertanto e conforme al criterio,  come  si  evince  dal
 punto    3.1    dello    standard,     consultabile     nel     sito
 http://www.blauer-engel.de/en/products brands/vergabegrundlage.php?i
 d=169". 
 
 -------- 
  12 Nel caso della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul
 riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve  specificare
 le  qualita'  di  carta  da   macero   impiegate   (in   base   alla
 classificazione della norma UNI-EN 643)  e  le  relative  quantita',
 espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate  per  produrre
 una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  della
 carta o della pasta e deve ricostruire  le  filiere  di  riferimento
 delle diverse tipologie di carta  da  macero  impiegata,  attraverso
 l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed  operativa
 dei fornitori e subfornitori dei produttori. 
 
  5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE 
 
 
  5.1 OGGETTO DELL'APPALTO 
 
  Acquisto di carta per copia e carta  grafica  in  fibre  vergini  o
  miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per  stampa)  e  c.p.v.  30197643-5
  (carta  per   fotocopie)   conforme   al   Decreto   del   Ministro
  dell'Ambiente del...., G.U.... n....del...13 
 
  5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE 
 
  5.2.1 Requisiti delle fibre 
 
  La fibra grezza della carta puo' essere costituita  interamente  da
  fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista"  (ovvero
  costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa
  riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al  totale).  Le  fibre
  vergini  utilizzate  per  la  fabbricazione  della   carta   devono
  provenire da foreste gestite in maniera  responsabile  o  da  fonti
  controllate. 
  Verifica: l'offerente  deve  indicare  produttore  e  denominazione
  commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi
  i prodotti in possesso: 
     - dell'etichetta ambientale Ecolabel  europeo  o  dell'etichetta
  Nordic Swan; 
     -   della   certificazione   rilasciata   da   organismi   terzi
  indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in  relazione
  alla provenienza da  foreste  gestite  in  maniera  responsabile  o
  controllata della  cellulosa  impiegata  quali  quella  del  Forest
  Stewardship Council (FSC)14 o  del  Programme  for  Endorsement  of
  Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente; 
     - di un'asserzione  ambientale  auto  dichiarata  conforme  alla
  norma ISO 14021  che  attesti  l'origine  delle  fibre  da  foreste
  gestite in maniera responsabile  o  da  fonti  controllate  e/o  la
  presenza di una percentuale di fibra  riciclata  inferiore  al  70%
  convalidata da un organismo riconosciuto; 
     - di altre etichette  ambientali  ISO  di  Tipo  I,  equivalenti
  rispetto a questo criterio15 . 
  Per i prodotti non in possesso di  tali  marchi  o  certificazioni,
  l'offerente  dovra'  fornire  una  dichiarazione  che  attesti   la
  conformita' al criterio e l'impegno di  accettare  un'ispezione  da
  parte  di  un  organismo  riconosciuto  volta   a   verificare   la
  rispondenza del criterio, sottoscritti  dal  legale  rappresentante
  della cartiera. Per i  prodotti  la  cui  informazione  e'  fornita
  tramite un'asserzione ambientale  auto-dichiarata  non  convalidata
  non e' necessario presentare la dichiarazione del produttore. 
  Nei  casi  di   presentazioni   di   dichiarazioni/attestazioni   o
  asserzioni non convalidate, potra' essere richiesta, tenendo  conto
  del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un
  organismo riconosciuto16 . 
  Laddove  non  si   abbia   la   possibilita'   di   ottenere   tali
  certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice
  accetta anche  altri  mezzi  di  prova,  quali  una  documentazione
  tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni  probatorie
  pertinenti17 . 
 
  5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni 
 
  Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante18 . 
  Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo  non
  devono  essere  aggiunti  ai  prodotti   chimici   di   pulizia   o
  deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 
  Verifica:  l'offerente  deve   indicare   marca   e   denominazione
  commerciale del prodotto che  si  impegna  a  fornire  cd  indicare
  l'eventuale certificazione di parte terza che attesti  il  rispetto
  del criterio sopra indicato. 
  L'offerente, per la carta non in possesso  dell'etichetta  Ecolabel
  europeo, o non in possesso di altre  etichette  ambientali  ISO  di
  tipo I equivalenti rispetto al criterio19 , presunta conforme,  ne'
  di certificazione di parte  terza  specifiche,  deve  acquisire  le
  schede tecniche della carta o una  dichiarazione  sottoscritta  dal
  legale rappresentante della cartiera che attesti  il  rispetto  del
  criterio. 
 
  5.3 CRITERI PREMIANTI 
 
  5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo) 
 
  Si assegnano dei punteggi all'offerta  di  carta  che  rispetta  il
  criterio n. 1  "Emissioni  nell'acqua  e  nell'aria"  e  parte  del
  criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato"
  per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla  carta
  per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE,  del  7
  giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A. 
  Verifica:  L'offerente   deve   indicare   il   produttore   e   la
  denominazione commerciale del prodotto che si  impegna  a  fornire.
  L'offerente per la carta  non  in  possesso  del  marchio  Ecolabel
  Europeo,  presunta  conforme,  dovra'  presentare   una   relazione
  elaborata da un organismo riconosciuto, che attesti la  rispondenza
  ai criteri ambientali sopra citati  sulla  base  delle  indicazioni
  riportate  nell'appendice  A.  Quali  mezzi   di   presunzione   di
  conformita'  sono  altresi'   accettate   anche   altre   etichette
  ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri.  In  tal
  caso, l'offerente dovra' indicare  l'etichetta  ambientale  ISO  di
  tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di
  riferimento, il  punto  dello  standard  in  cui  e'  riportato  il
  criterio e il link al sito web in cui tale  documento  puo'  essere
  consultato. 
 
 -------- 
  13 Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento al
 presente Decreto Ministeriale. 
 
 -------- 
  14 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of  Custody
 Certification  FSC-STD-40-004;  Requirements  for  use  of  the  FSC
 trademarks  by  Certificate  Holders  FSC-STD-50-001;  Standard  for
 company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005). 
 
 -------- 
  15 In tali casi l'offerente dovra' indicare l'etichetta  ambientale
 ISO di tipo I posseduta  dalla  carta  offerta,  gli  estremi  dello
 standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato
 il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo'  essere
 consultato. 
 
 -------- 
  16 Per quanto  riguarda  la  verifica  dell'utilizzo  di  fibre  di
 cellulosa  riciclata,  la  stessa  deve  essere  effettuata  tramite
 controllo documentale e bilancio di massa  input-output,  che  tenga
 conto, nella valutazione del peso, dei diversi  stati  fisici  della
 pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in  uscita
 effettuato presso la cartiera di  produzione.  Per  quanto  riguarda
 l'utilizzo di  fibre  provenienti  da  foreste  gestite  in  maniera
 responsabile  o  da  fonti  controllate,  la  verifica  deve  essere
 effettuata  tramite  bilancio  di  massa  e   della   documentazione
 equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC®  e/o
 "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo  il  Regolamento  (UE)  n.
 995/2010. 
 
 -------- 
  17 Nel caso della  dimostrazione  del  rispetto  del  criterio  sul
 riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve  specificare
 le  qualita'  di  carta  da   macero   impiegate   (in   base   alla
 classificazione della norma UNI-EN 643)  e  le  relative  quantita',
 espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate  per  produrre
 una tonnellata essiccata all'aria (ADT)  nella  fabbricazione  della
 carta o della pasta e deve ricostruire  le  filiere  di  riferimento
 delle diverse tipologie di carta  da  macero  impiegata,  attraverso
 l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed  operativa
 dei  fornitori  e  subfornitori  dei   produttori.   Nel   caso   di
 dimostrazione   del   criterio   sulle   fonti   legali/a   gestione
 responsabile, deve essere fornita documentazione  pertinente  quale;
 certificato  di  origine  del  legname  rilasciato  dalle  autorita'
 locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che
 attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e
 la sua concessione  del  diritto  d'uso,  documenti  che  evidenzino
 l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es.
 tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o  qualsiasi
 altro documento che dimostri il contributo  e  l'impegno  sociale  e
 ambientale  del  gestore  o  del  proprietario  delle   foreste   di
 provenienza. 
 
 -------- 
  18 E' presunta conforme la  carta  ECF  (Elemental  Chlorine  Free)
 poiche'  prodotta  da  pasta  sbiancata   senza   utilizzare   cloro
 elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme La carta TCF (Total
 Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare
 ne' cloro elementare ne' biossido di cloro. 
 
 -------- 
  19 Nel caso che la carta possieda un'etichetta  ambientale  ISO  di
 Tipo I in cui lo standard  contenga  analogo  criterio,  L'offerente
 deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web  da
 cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura. 
 
 
 
                             APPENDICE A 
 
Criteri ecologici oggetto  di  punti  tecnici,  facenti  parte  della
Decisione della Commissione Europea del 7 giugno 2011 che  stabilisce
i criteri ecologici per l'assegnazione del  marchio  UE  di  qualita'
ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011 /332/UE). 
 
Criterio n. 1- Emissioni in acqua ed in aria 
 
a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P) 
 
Per  ciascuno  di  questi  parametri,  le  emissioni  nell'aria   e/o
nell'acqua dovute  alla  fabbricazione  di  pasta  e  di  carta  sono
espresse in termini di  punti  (PCOD,  PS,  PNOx  ,  PP)  secondo  le
modalita' indicate qui di seguito. 
Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP  deve
superare 1,5. 
Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP)  non
deve superare 4,0. 
Il calcolo  di  PCOD  deve  essere  effettuato  secondo  le  seguenti
modalita' (PS, PNOx, PP) devono essere  calcolati  esattamente  nello
stesso modo). 
Per ogni pasta «i» utilizzata, le  emissioni  di  COD  corrispondenti
misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria
- ADT) sono pesate  in  funzione  della  proporzione  di  ogni  pasta
utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria)
e sommate. Le emissioni ponderate di COD per  le  paste  sono  quindi
sommate alle emissioni misurate di COD prodotte  dalla  fabbricazione
della carta per ottenere  il  totale  delle  emissioni  di  COD  (COD
totale). 
Il valore di riferimento ponderato dei COD per  la  fabbricazione  di
pasta e' calcolato nello stesso modo, come la  somma  dei  valori  di
riferimento ponderati per ogni pasta usata e  sommata  al  valore  di
riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere  un  valore
totale  di  riferimento  del  COD  (COD  riftotale).  I   valori   di
riferimento per ogni tipo di pasta usata e per  la  fabbricazione  di
carta sono indicati nella tabella 1. 
Infine, le emissioni totali di COD  sono  divise  per  il  valore  di
riferimento del totale di COD come segue: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
In caso di cogenerazione  di  calore  ed  elettricita'  nello  stesso
impianto le emissioni di  S  e  NOx  prodotte  dalla  generazione  di
elettricita' possono essere sottratte dal  quantitativo  totale.  Per
calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla  generazione  di
elettricita' puo' essere usata la seguente equazione: 
2 X [MWh(elettricita')] / [2 x MWh(elettricita') + MWh(calore)] 
Nel  calcolo  l'elettricita'   si   riferisce   a   quella   prodotta
nell'impianto di cogenerazione. 
Il  calore  e'  il  calore  netto   fornito   dalla   centrale   alla
fabbricazione di pasta/carta. 
Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta
Ecolabel, presunti conformi, deve presentare  una  relazione  tecnica
elaborata da un organismo riconosciuto,  gia'  disponibile  presso  i
produttori  o  redatta  sulla  base  dei  dati  raccolti   presso   i
produttori, sulla base dei metodi seguenti: 
 
- COD: ISO 6060; 
- NOx: ISO 11564; 
- S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; 
- tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; 
- tenore di S nel carbone: ISO 351; 
- P: EN ISO 6878, APAT 1RSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349. 
 
Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di  misurazione  e
il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le
emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da
carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno  del
sito  di  produzione,  ad  eccezione  delle  emissioni  legate   alla
produzione di energia  elettrica.  Le  misurazioni  devono  includere
anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore  e
le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere  conto
anche delle emissioni. diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche
notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle
di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di  idrogeno
ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica  a
partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni  il
cui contenuto di S e' noto possono essere calcolate invece di  essere
misurate e devono essere prese in considerazione. 
La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere  realizzata  su
campioni di acqua non filtrata e non sedimentata  prelevati  dopo  il
trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico.
Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12
mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o  ricostruito
le   misurazioni   devono   prendere   in    considerazione    almeno
quarantacinque giorni  consecutivi  di  funzionamento  stabile  degli
impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna
di produzione considerata. 
In caso di cartiere integrate,  viste  le  difficolta'  nell'ottenere
valori distinti per le emissioni relative a pasta  e  carta,  qualora
sia disponibile anche un solo dato aggregato  per  la  produzione  di
pasta e carta, i valori di emissione per la pasta e' fissato a zero e
il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione  di  pasta
che di carta. 
 
b) AOX 
 
Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun  tipo  di
pasta non devono superare 0,17 kg/ADT. 
Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta
Ecolabel presunti conformi, deve  presentare  una  relazione  tecnica
elaborata da un organismo riconosciuto,  gia'  disponibile  presso  i
produttori  o  redatta  sulla  base  dei  dati  raccolti   presso   i
produttori, basata sul metodo AOX ISO 9562. 
Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli
AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare  la
pasta vengono utilizzati i composti di  cloro.  Gli  AOX  non  devono
essere  misurati  negli  effluenti  derivanti  dalla  produzione  non
integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla  produzione  di
pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento e'  effettuato  con
sostanze prive di cloro. 
La misurazione deve  essere  realizzata  su  campioni  di  acqua  non
filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in  fabbrica
o presso un impianto  di  depurazione  pubblico.  Per  effettuare  le
misurazioni  si  devono  prendere  in  considerazione  12   mesi   di
produzione. Nel caso di  uno  stabilimento  nuovo  o  ricostruito  le
misurazioni devono prendere in considerazione  almeno  quarantacinque
giorni  consecutivi  di  funzionamento  stabile  degli  impianti.  Le
misurazioni  devono  essere   rappresentative   della   campagna   di
produzione considerata. 
 
c) CO2 
 
Le emissioni  di  biossido  di  carbonio  provenienti  da  fonti  non
rinnovabili non devono superare  1000  kg  per  tonnellata  di  carta
prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di  energia
elettrica (sia nel sito di produzione che al  suo  esterno).  Per  le
cartiere  non  integrate   (che   utilizzano   esclusivamente   paste
commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1.100 kg per
tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma  delle
emissioni generate dai processi di produzione  della  pasta  e  della
carta. 
Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta
Ecolabel Europeo presunti conformi,  deve  presentare  una  relazione
tecnica elaborata da  un  organismo  riconosciuto,  gia'  disponibile
presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti  presso  i
produttori, secondo le indicazioni che seguono. 
Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono
essere  incluse  tutte  le  fonti  di  combustibili  non  rinnovabili
utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonche'  le  emissioni
derivanti dalla produzione di energia  elettrica  (sia  nel  sito  di
produzione che al suo esterno). 
Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai  combustibili  devono
essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Per effettuare le misurazioni  o  il  bilancio  globale  si  devono
  prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso  di  uno
  stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere  in
  considerazione  almeno   quarantacinque   giorni   consecutivi   di
  funzionamento stabile  degli  impianti.  I  calcoli  devono  essere
  rappresentativi della campagna di produzione considerata. 
  Non rientra nel calcolo delle emissioni  di  CO2  la  quantita'  di
  energia prodotta da fonti rinnovabili20 acquistata e  usata  per  i
  processi  di  produzione.  li  richiedente  deve  fornire  adeguata
  documentazione  attestante  che   questo   tipo   di   energia   e'
  effettivamente usata nella cartiera o e' acquistata all'esterno. 
 
 -------- 
  20 Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). 
 
Parti del criterio n. 4 - Sostanze e miscele il cui uso e' escluso  o
limitato 
 
a) Monomeri residui 
 
Nelle patinature, negli adiuvanti  di  ritenzione,  negli  agenti  di
rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze  chimiche  utilizzate
per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantita' totale
di monomeri residui (ad  eccezione  dell'acrillamide),  ai  quali  e'
attribuita o puo' essere  attribuita  una  delle  seguenti  frasi  di
rischio (o  una  combinazione  di  queste),  non  deve  superare  una
concentrazione di 100 ppm (calcolata M base al contenuto  di  materia
solida). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al  contenuto  di
materia solida) nelle  patinature,  negli  adiuvanti  di  ritenzione,
negli agenti di  rinforzo,  negli  idrorepellenti  o  nelle  sostanze
chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque,
non deve superare una concentrazione di 700 ppm. 
Verifica: l'offerente, per i prodotti non in possesso  dell'etichetta
Ecolabel europeo presunti conformi,  deve  presentare  una  relazione
tecnica elaborata da  un  organismo  riconosciuto,  gia'  disponibile
presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti  presso  i
produttori. 
Tali  dati,  riportati  in  una  dichiarazione  firmata  dal   legale
rappresentante dell'impresa produttrice, sono: 
   • l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella  fabbricazione
di pasta da carta e di carta; 
   •  le  quantita'  (kg/tonnellata  essiccata  all'aria   di   carta
prodotta) di ciascuna delle sostanze utilizzate); 
   • la funzione; 
   • i fornitori di tutte le sostanze utilizzate. 
A tale dichiarazione deve essere allegata la  scheda  informativa  in
materia di sicurezza (SDS) delle sostanze e delle miscele  utilizzate
nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione delle
sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza  in
conformita' all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.