Art. 2 
 
  La nuova  misura  dei  diritti  aeroportuali  (tariffe  a  regime),
determinata sulla base dell'art. 1, e' riportata,  per  ogni  singolo
aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante  del  presente
decreto,  e  decade  qualora  non  sia  presentata,  da   parte   dei
Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il termine del 30 giugno 2013.