Art. 2 La nuova misura dei diritti aeroportuali (tariffe a regime), determinata sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 30 giugno 2013.