Art. 3 
 
  Il livello  delle  «tariffe  provvisorie»  scaturito,  per  ciascun
gestore aeroportuale, dalla somma delle  «tariffe  a  regime»  e  del
delta tariffa precedentemente non riconosciuto (dato dalla differenza
tra la misura dei diritti  ex  decreto  ministeriale  n.  274/2012  e
quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011),  e'  applicato
per il solo periodo 6 giugno -  11  dicembre  2013  corrispondente  a
quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n.  391/2011,
e  consentira'  ai  gestori  aeroportuali  di  recuperare  i  mancati
introiti relativi al periodo 6 giugno -  11  dicembre  2012.  Per  il
restante  periodo  di  vigenza  del   presente   decreto   troveranno
applicazione le «tariffe a regime».