Art. 3 Il livello delle «tariffe provvisorie» scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle «tariffe a regime» e del delta tariffa precedentemente non riconosciuto (dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011), e' applicato per il solo periodo 6 giugno - 11 dicembre 2013 corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, e consentira' ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012. Per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le «tariffe a regime».