Art. 4 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  CCTeu  emessi  con  il
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  nonche'  quelle  di  cui  al  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461. 
  I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.