Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  quarta
tranche dei titoli stessi  per  un  importo  pari  al  15  per  cento
dell'ammontare  nominale  massimo   offerto   nell'asta   "ordinaria"
relativa alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto;  tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti  in
titoli di Stato", individuati  ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto
ministeriale n. 216 del 2009,  citato  nelle  premesse,  che  abbiano
partecipato all'asta della terza tranche e verra'  ripartita  con  le
modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del  citato  decreto  del  10  aprile
2013, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 maggio 2013. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
  per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo
offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sara' uguale al
rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista  e'  risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed
il totale  complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle
predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1  del  presente
decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di
concambio; 
  per un  importo  ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  "specialisti"  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.