Art. 4 Termini di versamento 1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente dei cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.