Art. 2 
 
 
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento  economico
  del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di
ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 26 aprile 2013 
 
                                                D'ordine del Ministro 
                                                Il Capo di Gabinetto  
                                                      Torsello