Articolo 11 Intervento in Assemblea 1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto, anche mediante delega scritta, con le modalita' ed entro i limiti di legge. 2. L'Assemblea si puo' anche svolgere con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In particolare, e' necessario che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito ai presenti, e ai partecipanti in audio e/o video conferenza, compreso il soggetto verbalizzante, di percepire con chiarezza gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Societa', nei quali gli intervienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.