(Allegato-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                       Intervento in Assemblea 
 
    1. Possono intervenire all'Assemblea i  soggetti  cui  spetta  il
diritto di voto, anche mediante delega scritta, con le  modalita'  ed
entro i limiti di legge. 
 
    2. L'Assemblea si puo' anche svolgere con  intervenuti  dislocati
in piu' luoghi, contigui o distanti, audio  e/o  video  collegati,  a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi  di
buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In  particolare,  e'
necessario che: 
 
  (a) sia consentito al  Presidente  dell'Assemblea,  anche  a  mezzo
dell'ufficio  di  presidenza,   di   accertare   l'identita'   e   la
legittimazione   degli   intervenuti,   regolare    lo    svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
 
  (b) sia consentito ai presenti, e  ai  partecipanti  in  audio  e/o
video conferenza, compreso il soggetto  verbalizzante,  di  percepire
con chiarezza gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 
 
  (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 
 
  (d) vengano indicati nell'avviso  di  convocazione  (salvo  che  si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a
cura della Societa', nei  quali  gli  intervienti  possono  affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel  luogo  ove  sono  presenti
contemporaneamente  il  Presidente  dell'Assemblea  e   il   soggetto
verbalizzante.