(Allegato-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
         Convocazione, poteri e deliberazioni dell'Assemblea 
 
    1.  L'Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  e'  convocata   dal
Consiglio di Amministrazione nei casi  e  per  gli  oggetti  previsti
dalla legge. 
 
    2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una  volta
l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge. 
 
    3.  L'Assemblea   e'   convocata   mediante   avviso   contenente
l'indicazione  del  giorno,  dell'ora,  del  luogo  dell'adunanza   e
l'elenco delle materie  da  trattare  da  recapitare  ai  soci,  agli
amministratori e ai sindaci effettivi agli indirizzi  risultanti  dai
libri  sociali  con  mezzi  che  garantiscano  la  prova  documentale
dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il fax e la posta elettronica,
almeno otto giorni prima dell'adunanza. 
 
    4.  Per  la  costituzione  e  la  validita'  delle  deliberazioni
dell'Assemblea, sia ordinaria  che  straordinaria,  in  prima  ed  in
seconda  convocazione,  valgono  le   disposizioni   di   legge.   Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese  validamente  per  alzata  di
mano, salvo diversa modalita' di votazione stabilita dal  Presidente.
E' escluso il voto segreto. 
 
    5. Anche in mancanza  di  formale  convocazione,  l'Assemblea  si
reputa  regolarmente  costituita  quando  e'  rappresentato  l'intero
capitale  sociale  e  partecipa  all'Assemblea  la  maggioranza   dei
componenti il  Consiglio  di  Amministrazione  e  dei  componenti  il
Collegio Sindacale. 
 
    6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente,  dovra'  essere  data
comunicazione delle deliberazioni assunte, tempestivamente e comunque
entro dieci giorni, ai componenti il Consiglio di  Amministrazione  e
il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare. 
 
    7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente  puo'
farsi coadiuvare da uno o piu' assistenti presenti  in  ciascuno  dei
luoghi audio e/o video collegati. Analoga  facolta'  e'  in  capo  al
soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
 
    8. Le deliberazioni delle Assemblee devono  constare  da  verbali
redatti  e  sottoscritti   ai   sensi   di   legge   dal   Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio.