Articolo 16 Rappresentanza della Societa' 1. La rappresentanza della Societa', di fronte a qualunque Autorita' Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente, ove nominato, ovvero agli amministratori all'uopo indicati dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 15 del presente statuto. 2. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente. 3. Il potere di rappresentanza e di firma sociale spetta all'Amministratore Delegato, per le materie delegate e nei limiti della delega. 4. Il potere di rappresentanza e di firma sociale, congiunta o disgiunta, puo' essere, altresi', conferito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento a determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi limiti e modalita' di esercizio, ad uno o piu' Amministratori e a dipendenti della Societa'.