(Allegato-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
                    Rappresentanza della Societa' 
 
    1. La  rappresentanza  della  Societa',  di  fronte  a  qualunque
Autorita' Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte  a  terzi,  e  la
firma sociale spettano al Presidente e,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento dello stesso, al Vice Presidente,  ove  nominato,  ovvero
agli   amministratori   all'uopo   indicati    dal    Consiglio    di
Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 15 del  presente
statuto. 
 
    2. La firma del  Vice  Presidente  attesta  di  fronte  ai  terzi
l'assenza o l'impedimento del Presidente. 
 
    3.  Il  potere  di  rappresentanza  e  di  firma  sociale  spetta
all'Amministratore Delegato, per le materie  delegate  e  nei  limiti
della delega. 
 
    4. Il potere di rappresentanza e di firma  sociale,  congiunta  o
disgiunta,  puo'  essere,  altresi',  conferito  dal   Consiglio   di
Amministrazione con riferimento a determinati  atti  o  categorie  di
atti, determinandone i relativi limiti e modalita' di  esercizio,  ad
uno o piu' Amministratori e a dipendenti della Societa'.