Articolo 4 Oggetto 1. La Societa', ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto Legge n. 9872011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.183, la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La Societa' puo' gestire i fondi immobiliari di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge n. 98/2011. 2. La Societa' puo', altresi', svolgere ogni attivita' consentita alle societa' di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliari che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui al comma 1, quali: a) l'attivita' di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria; b) l'attivita' di elaborazione, trasmissione e comunicazione informazioni e dati economici e finanziari; c) l'attivita' di amministrazione di immobili ad uso funzionale; d) l'attivita' di consulenza in materia immobiliare. 3. La Societa' puo' svolgere, in conformita' e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale di cui ai commi precedenti, fatte salve le attivita' riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti.