(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                               Oggetto 
 
    1. La Societa', ai sensi  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ha  per
oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del  Decreto  Legge
n. 9872011 e dall'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.183,  la
prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del   risparmio
realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione
e la gestione di fondi comuni di investimento  immobiliare  chiusi  e
l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti,  la  gestione  del
patrimonio di fondi  comuni  di  investimento  di  propria  o  altrui
istituzione,  e  di  altri  organismi  di  investimento   collettivo,
italiani e esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa.
La Societa' puo' gestire i fondi immobiliari di cui  all'articolo  33
bis del Decreto Legge n. 98/2011. 
 
    2. La Societa' puo', altresi', svolgere ogni attivita' consentita
alle societa' di gestione  del  risparmio  che  gestiscono  fondi  di
investimento immobiliari che sia strettamente necessaria, strumentale
e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di  cui  al
comma 1, quali: 
 
    a) l'attivita' di studio, ricerca e analisi, in materia economica
e finanziaria; 
 
    b) l'attivita'  di  elaborazione,  trasmissione  e  comunicazione
informazioni e dati economici e finanziari; 
 
    c) l'attivita' di amministrazione di immobili ad uso funzionale; 
 
    d) l'attivita' di consulenza in materia immobiliare. 
 
    3. La Societa' puo' svolgere, in conformita' e nei  limiti  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti,  ogni  operazione
commerciale,  finanziaria,  mobiliare  e  immobiliare  necessaria   o
opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale  di  cui  ai
commi precedenti, fatte salve le  attivita'  riservate  ai  sensi  di
legge ad altre categorie di soggetti.