IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera e), prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 24 milioni di euro, per investimenti finalizzati all'obiettivo di proseguire con il processo di razionalizzazione e strutturazione delle imprese di autotrasporto favorendo, inoltre, gli investimenti volti all'acquisizione di veicoli innovativi, dotati di tecnologia anti inquinamento euro VI, a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica, demandandone la disciplina ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da erogarsi nel quadro del Regolamento (CE) n. 800/2008; Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle aree d'intervento e la ripartizione delle risorse fra di esse; Visto il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, pubblicato nella G.U.C.E. L 188/1 del 18 luglio 2009; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli incentivi finanziari di cui al punto precedente non devono superare il costo supplementare («sovra costo») dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I del Regolamento 595/2009, compresi i costi d'installazione sul veicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f); Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ed in particolare gli articoli da 3 a 9, la sezione 4 (Aiuti per la tutela ambientale), nonche' l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale; Ritenuto, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al «sovra costo» necessario per acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario «controfattuale» nel significato attribuito dal Regolamento (CE) n. 800/2008; Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Ritenuto, di dover prevedere, in un unico contesto, la concreta destinazione e le modalita' di erogazione della somma complessiva di 24 milioni di euro, a valere sul capitolo 7420 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a norma del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonche' le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati: a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto; b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta', a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»; c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonche' di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5; d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo; e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitivita' delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione. 2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008. 3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sara' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, ne' sara' dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.