IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400  milioni  di  euro  da
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13  marzo  2013,  n.  92,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse
pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze  del
settore; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera e),  prevede  l'utilizzo
di  risorse,  complessivamente  pari  a  24  milioni  di  euro,   per
investimenti finalizzati all'obiettivo di proseguire con il  processo
di razionalizzazione e strutturazione delle imprese di  autotrasporto
favorendo,  inoltre,  gli  investimenti  volti  all'acquisizione   di
veicoli innovativi, dotati di tecnologia anti inquinamento euro VI, a
realizzare  l'utilizzo  di  modalita'  di  trasporto  alternative  al
trasporto  stradale  e  all'ottimizzazione  della  catena  logistica,
demandandone  la  disciplina  ad  un  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  erogarsi   nel   quadro   del
Regolamento (CE) n. 800/2008; 
  Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), rinvia ad un
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per
l'individuazione delle aree  d'intervento  e  la  ripartizione  delle
risorse fra di esse; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro
VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e  alla
manutenzione del veicolo  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
715/2007  e  la  direttiva  2007/46/CE  che   abroga   le   direttive
80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE,  pubblicato  nella  G.U.C.E.  L
188/1 del 18 luglio 2009; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  10  del  Regolamento  (CE)  n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,
gli incentivi finanziari  di  cui  al  punto  precedente  non  devono
superare il  costo  supplementare  («sovra  costo»)  dei  dispositivi
tecnici utilizzati per soddisfare i limiti  delle  emissioni  di  cui
all'allegato  I  del   Regolamento   595/2009,   compresi   i   costi
d'installazione sul veicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11  dicembre
2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del  Fondo
per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto  di
merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6,  comma  8,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2,  comma  2,  lettere
c), d), f); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato,
ed in particolare gli articoli da 3 a 9, la sezione 4 (Aiuti  per  la
tutela ambientale), nonche' l'art. 26 che prevede aiuti alle  piccole
e medie imprese per servizi di  consulenza,  purche'  non  rientranti
nell'ordinaria gestione aziendale; 
  Ritenuto, ai fini della individuazione dei  costi  ammissibili,  di
fare riferimento in via generale  al  «sovra  costo»  necessario  per
acquisire beni capitali piu' evoluti da un punto di vista tecnologico
ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento,
allo  scenario  «controfattuale»  nel  significato   attribuito   dal
Regolamento (CE) n. 800/2008; 
  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee»   (Legge
comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato, o depositato in un  conto  bloccato,
anche limitatamente ad una sola rata,  ove  le  vigenti  disposizioni
ammettano il pagamento in piu' quote,  gli  aiuti  individuati  quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Ritenuto, di dover prevedere, in un  unico  contesto,  la  concreta
destinazione e le modalita' di erogazione della somma complessiva  di
24 milioni di euro, a  valere  sul  capitolo  7420  del  bilancio  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale  da  parte  delle
imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 301 del 28 dicembre 2011, a norma del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
ripartizione,  nonche'  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse
finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di  euro,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e),  del  decreto  interministeriale  13
marzo 2013, n. 92, destinate agli  investimenti  ed  alle  iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati: 
    a)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a
favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto; 
    b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo
rimorchio  o  semirimorchio  con  telaio  attrezzato  per   trasporto
container o casse mobili, di categoria  O4  di  cui  all'allegato  II
della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione  di  un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta',  a  condizione
che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»; 
    c) Acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria,  di  beni
capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare  e
strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali
Unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la
compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi'  da
facilitare l'utilizzazione di differenti modalita'  di  trasporto  in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico,  ovvero  senza
che la merce venga  trasbordata  o  manipolata  dal  vettore,  o  dal
caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci
(da intendersi quali  dispositivi  di  sollevamento  e  trasferimento
delle U.T.I.  nei  terminal  intermodali,  su  autocarri,  su  vagoni
ferroviari o su nave), nonche' di nuovi semirimorchi per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5; 
    d) Realizzazione,  anche  in  forma  aggregata,  di  progetti  di
investimento  per  l'ammodernamento   tecnologico   delle   dotazioni
capitali   delle   imprese   di   autotrasporto,    finalizzati    al
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard
ambientali,  fra  i  quali  meccanismi  elettronici  che   registrano
l'attivita' del veicolo; 
    e) Investimenti finalizzati all'elaborazione  ed  attuazione,  in
forma  aggregata,   di   progetti   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'incremento della competitivita' delle imprese attive nel  settore
del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti  delle  spese
amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione. 
  2. La misura d'incentivazione di cui al presente  decreto  rispetta
le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3  a  9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008. 
  3. I contributi sono erogabili fino ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili.  Il  raggiungimento
di detto limite sara' verificato con  aggiornamenti  periodici  sulle
disponibilita' residue,  avuto  riguardo  alla  somma  degli  importi
richiesti  nelle  domande  pervenute,  e  comunicato  con  avviso  da
pubblicarsi nel sito internet del  Ministero.  Non  saranno  comunque
prese in considerazione le istanze  trasmesse  oltre  quella  data  o
comunque a risorse esaurite, ne' sara'  dovuta  alcuna  comunicazione
individuale a tale riguardo.