IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                                  E 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Codice della navigazione approvato  con  regio-decreto  30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e, in particolare, il
terzo comma dell'art. 693, il quale prevede che «I beni  del  demanio
militare aeronautico, non piu'  funzionali  ai  fini  militari  e  da
destinare alla aviazione civile in quanto  strumentali  all'attivita'
del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  e  trasferiti   al   demanio   aeronautico   civile   per
l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo  affidamento
in concessione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
  Vista la legge  9  novembre  2004,  n.  265,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237,  recante
interventi urgenti nel settore  dell'aviazione  civile  e  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative del
Codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come  modificato
dal decreto legislativo 15 marzo  2006,  n.  151,  recante  norme  di
revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare; 
  Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici  accordi  di
programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri  della  difesa,  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,
finalizzato al trasferimento al demanio  statale,  ramo  trasporti  -
aviazione civile - di aeroporti o  sedimi  aeroportuali,  allo  stato
iscritti nel demanio della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale n. 57 del 7  marzo  2008,  recante  atto  di  indirizzo agli
aeroporti militari a doppio uso militare-civile; 
  Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato
terzo comma dell'articolo 693 del codice della  navigazione,  recante
l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico  non  piu'
funzionali ai fini militari  da  destinare  all'aviazione  civile  in
quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; 
  Visto in  particolare,  il  verbale  del  Ministero  della  difesa,
Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione  tenutasi
in data 24 gennaio 2012, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai
rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  degli  Enti
interessati,  che  hanno  analizzato  la  dismissione  dei  beni,  in
particolare, del compendio aeroportuale di Ciampino; 
  Vista la  determinazione  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica,
assunta con foglio n. 5768 del  24  gennaio  2012,  confermata  dallo
Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 30588 del 05 aprile  2012,
circa il cessato interesse, ai fini militari,  dei  beni  individuati
nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di
Ciampino; 
  Vista la determinazione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, assunta con nota n. M_TRA/TRAER/340 del 27  gennaio  2012,
circa l'effettiva strumentalita' ai fini del  trasporto  aereo  degli
stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione; 
  Considerato che dalla data di perfezionamento del presente  decreto
i servizi di navigazione aerea saranno assicurati dall'ENAV S.p.A.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  beni  del  demanio  militare  aeronautico  dell'aeroporto  di
Ciampino, individuati e descritti  nell'annesso  tecnico  e  relativi
allegati, che costituiscono parte integrante  del  presente  decreto,
dichiarati non piu'  funzionali  ai  fini  militari,  sono  destinati
all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico  civile
(demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti  -  aviazione  civile)
nello stato di fatto e di diritto in cui si  trovano  alla  data  del
presente decreto, in quanto strumentali all'attivita'  del  trasporto
aereo civile. 
  2. I  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnati,
contestualmente, in uso gratuito all'ENAC,  ai  serisi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.