Art. 2 
 
  A decorrere dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  in
caso di estinzione anticipata del  mutuo,  il  residuo  debito  viene
rimborsato al tasso di cui all'art. 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni