(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                            (Definizioni) 
 
    1. Nel presente regolamento si intendono per: 
      a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58; 
      b)  «decreto»:  il  decreto  legge  18  ottobre  2012  n.   179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012  n.  221
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
      c) «emittente»: la societa' start-up  innovativa,  compresa  la
start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2
e 4, del decreto; 
      d) «portale»: la piattaforma on  line  che  ha  come  finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di  rischio  da
parte delle start-up innovative; 
      e) «gestore»: il soggetto  che  esercita  professionalmente  il
servizio di gestione di  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di
rischio per le  start-up  innovative  ed  e'  iscritto  nell'apposito
registro tenuto dalla Consob; 
      f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica  o
giuridica,   ovvero   piu'   soggetti   congiuntamente,   dispongono,
direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della
maggioranza dei voti  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria  ovvero
dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza  dominante
nell'assemblea ordinaria; 
      g) «offerta»: l'offerta  al  pubblico  condotta  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali di rischio,
avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up  innovative
per un corrispettivo totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla
Consob ai  sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  1,  lettera  c)  del
regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera  n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche; 
      h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative
del capitale sociale previste  dal  decreto,  emesse  dalle  start-up
innovative, oggetto delle offerte  al  pubblico  condotte  attraverso
portali; 
      i)  «registro»:  il  registro  tenuto  dalla  Consob  ai  sensi
dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico; 
      j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati
di diritto, individuati nell'Allegato 3,  punto  I,  del  Regolamento
Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del
29  ottobre  2007  e  successive   modifiche,   nonche'   i   clienti
professionali  pubblici  di  diritto  previsti  dall'articolo  2  del
decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.