(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                             (Sanzioni) 
 
    1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  50-quinquies,
comma 7, primo periodo,  del  Testo  Unico  in  materia  di  sanzioni
pecuniarie, la Consob dispone: 
      a)  la  sospensione  dell'attivita'  del  gestore  in  caso  di
violazione delle regole di condotta previste dal titolo III; 
      b) la radiazione dal registro in caso di: 
        1) svolgimento di attivita' di facilitazione  della  raccolta
di  capitale  di  rischio  in  assenza  delle   condizioni   previste
dall'articolo 24 ovvero per conto di societa' diverse dalle  start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale,  come  definite
dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto; 
        2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica
contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica; 
        3) acquisizione, anche temporanea,  della  disponibilita'  di
somme  di  denaro  ovvero  detenzione  di  strumenti  finanziari   di
pertinenza di terzi; 
        4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob
di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 
        5) trasmissione a banche e imprese di investimento di  ordini
riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati
dall'investitore; 
        6) mancata comunicazione a banche e imprese  di  investimento
dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore,  del  diritto  di
recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di  revoca,  ai  sensi
dell'articolo 25; 
        7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo  a  un
provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a); 
        8) ogni altra violazione di  specifiche  regole  di  condotta
connotata da particolare gravita'.