Art. 12 
 
 
          Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 
 
  1.  Il  trasferimento  delle  autorizzazioni   internazionali,   e'
consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro  elettronico
nazionale delle imprese di autotrasporto (REN),  nel  rispetto  della
normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa
cedente sia cancellata dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento
riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6,  8
e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente
al residuo periodo di validita' delle stesse. 
  2. Nel  caso  di  trasferimento  di  una  «assegnazione  fissa»  di
autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte
nel corso dell'anno, verra' trasferita  al  cessionario  soltanto  la
parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il
rinnovo della  intera  assegnazione  per  l'anno  successivo  purche'
vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2. 
  3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere  disposto  nei
casi: 
    a)  di   morte   dell'imprenditore   individuale,   in   cui   le
autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali  sia
stata  trasferita  l'impresa   di   autotrasporto,   per   causa   di
successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN; 
    b) di  imprese  risultanti  dalla  trasformazione  o  fusione  di
societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali; 
    c) di societa' cooperative risultanti da soci  gia'  titolari  di
autorizzazioni internazionali; 
    d) di cessionario di un'azienda di trasporto,  gia'  titolare  di
autorizzazioni internazionali; 
    e)  di  cessazione  dell'attivita'  dell'impresa  e   conseguente
cancellazione dal REN con contemporanea  cessione  dell'intero  parco
veicolare, anche a piu' soggetti  purche',  nel  caso  di  piu'  atti
notarili, gli stessi siano contestuali; 
    f)  di  modifica  di  ragione  sociale,  denominazione,  sede   o
indirizzo; 
    g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva  cessione
di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un  unico
acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato,  a  diversi
soggetti acquirenti. 
  4.  Ai  fini  del  trasferimento  delle  autorizzazioni,  l'impresa
cessionaria ha l'onere di presentare  la  domanda  di  trasferimento,
conformemente  al  fac-simile  in   allegato   8,   corredata   dalle
attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
Alla domanda di trasferimento deve essere  allegata  copia  dell'atto
notarile da cui risulti il trasferimento stesso. 
  5. Non  sono  trasferibili  le  autorizzazioni  ottenute  a  titolo
precario.