Art. 12 Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, e' consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6, 8 e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente al residuo periodo di validita' delle stesse. 2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte nel corso dell'anno, verra' trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purche' vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2. 3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei casi: a) di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN; b) di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali; c) di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali; d) di cessionario di un'azienda di trasporto, gia' titolare di autorizzazioni internazionali; e) di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali; f) di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo; g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti. 4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso. 5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario.