Art. 2 
 
 
Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili 
 
  1. Le autorizzazioni  multilaterali  per  l'area  geografica  della
Conferenza europea dei Ministri dei  trasporti  (multilaterali  CEMT)
ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli  articoli
6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno  fatto  domanda  ai
sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica. 
  2. La  partecipazione  alla  graduatoria  di  cui  al  comma  1  e'
riservata   alle   imprese   che   siano   gia'   in   possesso    di
un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano  effettuato,
con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di
fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30
novembre dell'anno di presentazione della domanda. 
  3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art.
1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di  cui  sopra,
facendola pervenire entro il termine del  14  dicembre  dello  stesso
anno.