Art. 2 Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili 1. Le autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica. 2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle imprese che siano gia' in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda. 3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art. 1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre dello stesso anno.